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Attività stagionali: chiarimenti su quali attività rientrano nella definizione di “attività stagionali”

 Le novità in vigore a partire dal 12 gennaio 2025 - Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, c.d. “Collegato Lavoro”, contenente le nuove disposizioni in materia di lavoro che entreranno in vigore il 12 gennaio 2025.

Il “Collegato Lavoro” introduce importanti novità,  tra esse 

Attività stagionali: chiarimenti su quali attività rientrano nella definizione di “attività stagionali”

ATTIVITÀ STAGIONALI (Art. 11) L’articolo 11 introduce una norma di “interpretazione autentica” dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, la quale afferma che sono da intendersi attività stagionali -oltre a quelle di cui al d.P.R. n. 1525/1963- anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva; pertanto, è applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non ancora definiti.

Si evidenzia che il CCNL  FIDEF prevede all'art 12 il Contratto a tempo determinato - Attività stagionali. Il chiarimento conferma, qualora ce ne fosse stato il bisogno, la validita giuridica.
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