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Visualizzazione dei post da settembre 27, 2020

Lavoro a tempo determinato "stagionale". Per i Docenti - CCNL FIDEF

 lavoro a termine - Attività stagionali  La contrattazione collettiva può integrare l'elenco delle attività stagionali per le quali, secondo le vigenti disposizioni legislative, non si applicano i vincoli previsti per il contratto a termine in materia di durata, interruzione minima nella successione di più contratti, causalità e percentuali di assunzione.  In base a tale disposizione l'accordo FIDEF  stabilisce che la disciplina del lavoro stagionale è applicabile oltre che all'attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve dura ta e soltanto per lo svolgimento di detti corsi, prevista dal comma 51 del D.P.R. n. 1525/1963, anche per le attività non ricorrenti e non programmabili richieste da aziende e da istituzioni statali o private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette istituzioni. In particolare, è da considerarsi attività stagionale quella svolta dal personale ass

Dal sindacato unico agli unici tre - note della presidenza FIDEF

  Dal sindacato unico agli unici tre di Riccardo Girotto - martedì 29 settembre 2019 su EUROCONFERENCE  Lavoro Il diritto sindacale italiano visse un’epoca particolare, conosciuta come “corporativismo”.  In questo periodo i contratti collettivi acquisirono il potere di vere e proprie leggi: – vigeva un unico contratto collettivo per ogni settore; – l’efficacia di ogni contratto collettivo si estendeva trasversalmente a tutti i datori e tutti i lavoratori del settore, senza possibile diversa opzione; – ogni contratto collettivo risultava inderogabile in pejus, generando, altresì, una sostituzione automatica delle clausole in perdita inserite nei contratti individuali. A corollario di questo diritto sindacale certo, ma estremamente vincolato, venne sviluppato il Titolo I, Libro V, cod. civ., focalizzato nel colmare i limitati spazi interpretativi che venivano a crearsi nelle operazioni di applicazione contrattuale. I l diritto sindacale mirava, però, un obiettivo più alto, chiamato liber