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Visualizzazione dei post da dicembre 11, 2022

Quando non sussiste l‘obbligo di emissione fattura, per le vendite dei corsi e degli esami di certificazione.

  Quando non sussiste l‘obbligo di emissione fattura, per le vendite dei corsi e degli esami di certificazione. L'Ente gestore del corso che beneflcìa del regime di esenzione di cui al all’art. 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, ed abbia fatto richiesta di essere  dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis,  il medesimo può: ·    annotare i corrispettivi  incassati nel libro giornale (non avendo I’obbligo di tenere il registro IVA vendite); ·   rilasciare una "Quietanza di pagamento"  quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. Restano immutati i seguenti adempimenti: rilasciare  fattura elettronica, se  richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo , registrare gli acquisti, ed osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. Quanto sop