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Visualizzazione dei post da dicembre 5, 2021

L’esenzione IVA delle scuole sportive è illegittima a livello comunitario

  L’esenzione IVA delle scuole sportive è illegittima a livello comunitario È ormai consolidato il principio, emergente sul piano comunitario, in base al quale l’esenzione dall’IVA prevista per le prestazioni didattiche non è applicabile all’insegnamento specialistico. Dalla differente formulazione della norma comunitaria rispetto a quella nazionale (laddove la prima richiama le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, mentre la seconda fa riferimento alle prestazioni didattiche di ogni genere) si desume che l’esenzione applicata in Italia dalle scuole sportive non è conforme alla disciplina UE. La sentenza della Corte di Giustizia C-373/19 del 21 ottobre 2021, che ha escluso l’esenzione per l’insegnamento del nuoto, dopo che in altro procedimento erano già stati ritenuti imponibili i corsi di surf e di vela a favore degli studenti di scuole e università. Si pone a forte rischio di censura comunitaria il trattamento di esenzione da IVA che la normativa italiana ricon

Reverse Charge ed ESENZIONE IVA FATTURE EMESSE DA CAMBRIDGE E DA TRINITY

  ESENZIONE IVA     FATTURE -     EMESSE DA CAMBRIDGE E DA TRINITY     Come evidenziato con la risposta dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - all’interpello di Cambridge e di Trinity, le fatture provenienti da detti Enti certificatori, nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, sono da considerare in esenzione d’IVA, qualora detto soggetto passivo abbia ottenuto il riconoscimento di esenzione per le proprie attività corsuali.    Quindi, nell’ipotesi di operazioni esenti, effettuate in Italia da Cambridge e di Trinity nei confronti di cessionari o committenti nazionali che hanno ottenuto di operare i regime di esenzione, provvedono all’auto fatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente, con il metodo del  Reverse Charge.   Detta autofattura deve indicare il titolo dell’Esenzione (art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72)     Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture