Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie
In merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni. L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”. Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo , stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce : a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Con riferim...