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Visualizzazione dei post da agosto 16, 2020

BONUS CARTA DOCENTE 500 EURO - ANNO 2018/2019 - 2019/20 e 2020/21

 BONUS CARTA DOCENTE 500 EURO - ANNO  2018/2019,  2020/21 e 2020/21.   Confermato agli insegnanti di ruolo per il 2020/21 ” Il bonus 500 euro per i docenti di ruolo è previsto anche per l’anno scolastico 2020/21.   Entro il 31/08/2020 bisogna spendere l’eventuale cifra del credito Bonus   stanziato per il 2018/2019. Proroga al 31 agosto, corrente ann o,   finalizzati all’aggiornamento professionale anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. L’articolo 6, comma 7, del DPCM 28 novembre 2016 disciplina la spesa delle somme residue: Le somme non spese nell’anno scolastico di riferimento, dunque, si sommano a quelle dell’anno scolastico successivo. Pertanto le somme del 2019/20 non spese si sommeranno al bonus del 2020/21, mentre il bonus del 2018/19 non può sommarsi a quello de l 2020/21, ma va speso entro la fine del corrente anno scolastico, ossia entro il prossimo 31 agosto. I n sintesi, ciascun insegnant

Contratto aziendale: deve intendersi un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori

  Con l’ ordinanza n. 8265 del 28.04.2020 , la Cassazione afferma che si definiscono contratti aziendali gli atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati e ai quali deve riconoscersi efficacia vincolante nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa.                                                                        Il fatto affrontato    La società propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con la quale l'INPS le aveva chiesto il pagamento di differenze sulla contribuzione dovuta in ordine alle somme erogate, a titolo di premio di risultato, in esecuzione di un accordo aziendale sottoscritto annualmente dall’impresa e da un rappresentante dei lavoratori.      Secondo l’Ente previdenziale, infatti, stante l'assenza di rappresentatività sindacale dei lavoratori, detto accordo non era idoneo ad integrare i presupposti per la fruizione della decontribuzione prevista dall'art. 2 del D.L. 67/1997 (