RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO La risposta all'interpello n. 354/2020 mette in luce diversi elementi da tenere in Il perimetro di applicazione della ritenuta applicabile alle collaborazioni autonome non comprende le prestazioni svolte all’estero. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate. Limitatamente ai collaboratori non residenti, infatti, si applica l’art. 23, c. 1, lett. d) del Tuir secondo il quale sono soggetti a tassazione in Italia i soli redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. A tale norma corrisponde, sotto il profilo degli adempimenti, l’art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973: tale norma richiede ai sostituti di imposta italiani che corrispondono i predetti redditi da lavoro autonomo, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta non si applica, appunto, ai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e a quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ital...
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