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Visualizzazione dei post da marzo 10, 2024

RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO

  RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO La risposta all'interpello n. 354/2020 mette in luce diversi elementi da tenere in Il perimetro di applicazione della ritenuta applicabile alle collaborazioni autonome non comprende le prestazioni svolte all’estero. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate. Limitatamente ai collaboratori non residenti, infatti, si applica l’art. 23, c. 1, lett. d) del Tuir secondo il quale sono soggetti a tassazione in Italia i soli redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. A tale norma corrisponde, sotto il profilo degli adempimenti, l’art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973: tale norma richiede ai sostituti di imposta italiani che corrispondono i predetti redditi da lavoro autonomo, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta non si applica, appunto, ai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e a quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ital

Lezioni private con partita IVA

  Lezioni private con partita IVA – Notizia Breve Le ripetizioni private date con cadenza abituale sono un'attività regolare che richiede l'apertura di partita IVA; il fisco ha trattato il caso in una recente risposta ad interpello. Un cittadino che ha svolto abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita IVA e che vuole continuare a impartire lezioni private, circa 5 o 6 volte a settimana, anche dopo aver vinto una cattedra per insegnare, part-time, in una scuola statale, dovrà mantenere la partita IVA. Per quanto riguarda i regimi agevolativi applicabili, dovrà decidere se avvalersi del regime forfetario oppure passare, ai fini della tassazione sul reddito, al regime agevolativo speciale sulle lezioni private e ripetizioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019. Inoltre, il citato regime speciale sui compensi per lezioni private degli insegnanti previsto dalla legge di Bilancio 2019 riguarda la tassazione del reddito e non influisce ai fini