L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 , con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016 . Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015). Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente “ voucher.XXX@ispettorato.gov.it ” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio: voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it ). Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del commit...
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