Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva anche per i committenti che si avvalgono d i lavoratori autonomi occasionali, con l’obiettivo primario di permettere alle autorità competenti di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive di impiego di lavoro autonomo occasionale. L’ipotesi interpretativa della nota n. 29/2022, per quanto afferisce l’utilizzo del personale docente, dell'INL e del Ministero del Lavoro, per il tramite della nota 27 gennaio 2022, n. 109, ha evidenziatllo una serie di categorie di lavoratori autonomi, oltre che di committenti, che rimangono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva in esame e TRA QUESTE I DOCENTI , pertanto nessun obbligo di comunicazione preventiva sorge in capo alle SCUOLE, nel caso in cui il committente si avvalga di prestazioni ...
Blog ufficiale Federazione Italiana delle Scuole ed Enti di Istruzione e Formazione