Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da novembre 13, 2022

Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi ed a tempo determinato.

  Estratto dall Circolare INPS  del 16/11/2022 n. 127 pag 14 Dalla C1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei  dottorandi e assegnisti di ricerca L’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il citato comma 11 dell’articolo 19 prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/022), e che il lavoratore sia iscritto  alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità in commento, che i potenzia

Esenti da Iva i corsi di formazione a distanza, purché fruibili in modalità “sincrona".

  Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente risposta all'   interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate   .  Ciò a condizione he l’ente erogatore abbia già ottenuto il disconoscimento dei corsi ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72.   Al riguardo si segnala che la risposta all'interpello in commento, pone un forte accento sul fatto che  ai fini fiscali  sia necessario il  riconoscimento specifico del singolo corso  e che, pertanto, l' accreditamento  e la relativa iscrizione della società nell'elenco regionale degli organismi formativi  non sia di per sé sufficiente . Con la precedente  Risposta n. 8