Una norma inserita nella legge di bilancio 2025 stabilisce che le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da parte di enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 276/2003 sono imponibili ai fini IVA. Fino a oggi, sul trattamento IVA di tali prestazioni si sono registrate interpretazioni di segno opposto. In particolare, in ambito giurisprudenziale, si sono formati due diversi orientamenti, uno a sostegno dell’esenzioneIVA (cfr. C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24), l’altro a sostegno dell’imponibilità (cfr. C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786). La norma di esenzione cui si fa riferimento è l’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, la quale esenta dall’imposta, fra l’altro, le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS. Ai fini dell’esenzione, dunque, occorre che venga soddisfatto sia un requisito oggettivo, che ...
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