Nessun registrtarore di cassa per la trasmissione di corrispettivi, sussiste per l’Organismo erogante corsi , che abbia data preventiva comunicazione, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazion
Come più volte oggetto di nostri chiarimenti, si ribadisce che, ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972, l’Organismo erogante il corso (ente gestore), che abbia data preventiva comunicazione, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 11 (oro da investimento), 18 (sanitarie) e 19 (ricovero e cura enti ospedalieri), fermo restando l’obbligo di fatturazione e registrazione di altre operazioni eventualmente effettuate. Pertanto sussiste l'esonero dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi per i contribuenti che hanno chiesto la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis,e conseguentemente munisti di registrazione fiscale e della trasmissione telematica. Per approfondimenti - segreteriafidef@gmail.com www.fidef.it