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Attività di lavoro subordinato per stranieri extraUE con permesso di soggiorno per studio.

 


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, con la quale fornisce un parere in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

La nota è stata reperita al di fuori del sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

La nota n. 320 del 14 febbraio 2023

Oggetto: Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio

 

È pervenuta alla scrivente una Direzione richiesta di parere sull’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

In particolare, si chiede di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espressa con nota prot. n. 481 del 14 febbraio 2023, si osserva quanto segue.

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

La legge opera, tuttavia, una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia – ad esempio, come nel caso in esame, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.

In forza dell’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006, infatti, “ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142…”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (…) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334“.

Nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, si ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999. (subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. 5).

www,fidef.it

Federazione Italiana
Enti e Scuole di Istruzione e Formazione

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