Quando non sussiste l‘obbligo di emissione fattura, per le vendite dei corsi e degli esami di certificazione.
Quando non sussiste l‘obbligo di emissione fattura, per le vendite dei corsi e degli esami di certificazione.
L'Ente
gestore del corso che beneflcìa del regime di esenzione di cui al all’art. 10, comma
1, n. 20), del decreto IVA, ed abbia fatto richiesta di essere dispensato
dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai
sensi del citato articolo 36-bis, il medesimo può:
· annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale
(non avendo I’obbligo di tenere il registro IVA vendite);
· rilasciare una "Quietanza di
pagamento" quale
giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da
bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Restano
immutati i seguenti adempimenti: rilasciare fattura elettronica,
se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo,
registrare gli acquisti, ed osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre
operazioni imponibili eventualmente effettuate.
Quanto sopra
chiesto ed ottenuta dalla FIDEF con la Consulenza Giuridica n.956-12/2020, scaricabile
dal sito della FIDEF, unitamente al fac-simile della Quietanza
**** Per
ogni chiarimento contattare la nostra Federazione (www. fidef.it).