Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM
contenente misure per contrastare l’epidemia Covid: oltre ad aver stabilito il
rientro in classe degli studenti delle scuole superiori (in una percentuale del
75 per cento) a partire dal prossimo 7 gennaio, il nuovo Decreto ha confermato
la sospensione delle procedure concorsuali. Le nuove disposizioni sono
contenute nell’articolo 1, comma 10, lettera z).
Facendo seguito ai quesiti Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in: imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano, dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a