CCNL
FIDEF - E’ stato sottoscritto l’accordo con
le OOSS che include la possibilità di utilizzare il personale Docente con contratto, avente carattere stagionale. Sul nostro sito, la regolamentazione e
la modulistica per stipulare detta tipologia
contrattuale.
L’art. 11/bis - Attività Stagionale - del CCNL FIDEF prevede che si può assumere per corsi di insegnamento professionale di breve durata, docenti con contratto a tempo determinato. Come previsto dal co.51 del D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, a fronte di esigenze temporanee ed oggettive connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria degli Enti Gestori iscritti alla FIDEF. E’ altresì da considerarsi “attività stagionale”, anche quella non ricorrente e non programmabile, richiesta da aziende e da istituzioni statali e private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette.
I contatti di "lavoro
stagionale" non sono soggetti alle restrizioni ed alle limitazioni prevista
dalla normativa che afferisce i
contratti a tempo determinato.
Le scuole associate potranno applicare la regolamentazione prevista dall'art. 11/bis dall'anno accademico 2020/2021
per ogni informazione contatare la FIDEF segreteriafidef@gmail.com
a cura di www.fidef.it