I prestatori occasionali di lavoro autonomo, quali gli Esaminatori di Commissioni d’Esame, non rientrano nel divieto di pagamento in contanti
I prestatori occasionali di lavoro autonomo, quali gli Esaminatori
di Commissioni d’Esame, non rientrano nel divieto di pagamento in contanti
Ci viene richiesto se il pagamento di prestazione di lavoro occasionale,
quali quelli dei componenti delle Commissioni o Esaminatori in sessioni d’esame
può essere effettuato in contati.
Si evidenzia che per effetto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1,
commi 910-914, Legge 205/2017), non è più possibile, da parte dei datori di
lavoro/committenti, erogare le retribuzioni/compensi a mezzo di denaro
contante.
Il divieto non riguarda, invece, rapporti autonomi di
natura occasionale, di cui all’art. 2222 c.c. (da non confondere con quelli
derivanti dai rapporti di lavoro subordinato occasionale che, invece, sono
soggetti al divieto. In particolare, da non confondere con le nuove prestazioni
occasionali/nuovi voucher appunto soggette al divieto di pagamento in
contante).
Con l’occasione si evidenzia che per rapporto di lavoro viene inteso
(si veda il successivo comma 912) ogni rapporto di lavoro subordinato di
cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della
prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro
originato da contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi
forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3
aprile 2001, n. 142.