Flessibilità dell’orario di lavoro Orario multiperiodale, banca ore, elasticità in entrata e in uscita: in quali casi la collocazione delle ore di lavoro può variare. L’azienda non è obbligata a prevedere un orario lavorativo fisso, con una determinata ora d’ingresso e d’uscita, ma la collocazione delle ore di attività può variare, sia secondo le esigenze del datore di lavoro, che del lavoratore. L’azienda, ad esempio, può variare le ore per far fronte a variazioni delle esigenze produttive, adottando l’orario multiperiodale, con più ore di attività in determinati periodi dell’anno (inteso come periodo mobile di 12 mesi, non come arco di tempo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), compensate da un numero minore di ore in altri periodi di bassa produttività. La flessibilità dell’orario di lavoro può essere anche a favore del dipendente, perché possa beneficiare di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: in questo caso parliamo di flessibilità dell’orario in ent
Qui di seguito il prospetto di sintesi - a seguito richiesta chiariment per software banca Dati Art. 50 CCNL lavoro Suppletivo e straordinario 15% ore eccedenti dalla 41 alle 48 settimanale – personale non docente 15% ore eccedenti dalla 33 alla 40 settimanale – personale docente 20% ore eccedenti la 48 ore settimanale personale non docente 20% ore eccedenti la 33 ore settimanale personale docente 35% ore per lavoro notturno Art 52 Ex Festività - riferimento ccnl art 52 ultimo comma (4 giorni giorni di permesso retribuito) Art 47 - ROL - il riferimento è l’art. 47 - Banca Ore del CCNL