Due documenti che spesso, erroneamente, vengono confusi tra loro: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
In realtà, pur avendo
degli elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda il fatto che entrambi
si basano sulla valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ciascun
documento ha caratteristiche, peculiarità e campi di applicazione differenti.
Cos'è il DVR
Il DVR è un documento
che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve per
analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i
lavoratori.
A seguito della
valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano temporale di
miglioramento che ha l'obiettivo di eliminarli, o quantomeno ridurli al minimo,
abbassando le probabilità che si verifichino incidenti o situazioni pericolose.
Il responsabile
del DVR è il datore di lavoro : egli non può delegare questa attività
ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel
campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di
lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi
previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:
1. Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
2. Medico Competente
(MC)
3. Rappresentante dei
Lavoratori (RLS)
Indipendentemente dal
settore di categoria, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno
almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori
con contratti temporanei, ecc.).
Le uniche realtà esenti
dall'obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che
seguono la normativa dell'art. 2222 del Codice Civile.
Cos'è il DUVRI
Il DUVRI fa riferimento
all'art.26 del D.Lgs 81/08, inerente agli obblighi legati a contratti
d'appalto, d'opera o di somministrazione.
Nello specifico, si
tratta di un documento che deve racchiudere le misure da adottare per evitare o
ridurre al minimo i rischi da interferenze (quindi non
riguarda direttamente i rischi legati all'attività dell'impresa appaltatrice o
del singolo lavoratore autonomo).
Il DUVRI va allegato al
contratto d'opera o di appalto, ed è un documento dinamico: va adeguato in base
all'evoluzione dei lavori/servizi svolti e condiviso con tutti i soggetti
coinvolti (sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni).
Si tratta di un
documento obbligatorio quando le attività dell'appaltatore avvengono
nello stesso luogo e nello stesso momento in cui si stanno svolgendo le
attività aziendali (sincronia spaziale e temporale).
L'obbligo non si
applica, invece, a:
- appalti
di servizi di natura intellettuale (come consulenti o tecnici interpellati
per la redazione di progetti, ecc.);
- fornitura
di materiali o attrezzature;
- lavori
o servizi di durata non superiore a cinque uomini/giorno, a meno che non
comportino rischi di incendio di livello elevato o presenza di agenti
cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
La redazione del DUVRI
è responsabilità del datore di lavoro committente dell'appalto, che raccoglie
le informazioni dai singoli contraenti ed elabora un documento da trasmettere
poi ai vari destinatari.
Nel caso in cui il
datore di lavoro non coincide con il committente, è il soggetto che affida il
contratto che deve occuparsi di redigere il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali.