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SIDUREZZA SUL LAVORO DVR e DUVRI - QUAL'è LA DIFFERENZA

 Due documenti che spesso, erroneamente, vengono confusi tra loro: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

In realtà, pur avendo degli elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda il fatto che entrambi si basano sulla valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ciascun documento ha caratteristiche, peculiarità e campi di applicazione differenti.

Cos'è il DVR

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve per analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano temporale di miglioramento che ha l'obiettivo di eliminarli, o quantomeno ridurli al minimo, abbassando le probabilità che si verifichino incidenti o situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro : egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

2. Medico Competente (MC)

3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Indipendentemente dal settore di categoria, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei, ecc.).

Le uniche realtà esenti dall'obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell'art. 2222 del Codice Civile.

Cos'è il DUVRI

Il DUVRI fa riferimento all'art.26 del D.Lgs 81/08, inerente agli obblighi legati a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

Nello specifico, si tratta di un documento che deve racchiudere le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (quindi non riguarda direttamente i rischi legati all'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo).

Il DUVRI va allegato al contratto d'opera o di appalto, ed è un documento dinamico: va adeguato in base all'evoluzione dei lavori/servizi svolti e condiviso con tutti i soggetti coinvolti (sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni).

Si tratta di un documento obbligatorio quando le attività dell'appaltatore avvengono nello stesso luogo e nello stesso momento in cui si stanno svolgendo le attività aziendali (sincronia spaziale e temporale).

L'obbligo non si applica, invece, a:

  • appalti di servizi di natura intellettuale (come consulenti o tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.);
  • fornitura di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini/giorno, a meno che non comportino rischi di incendio di livello elevato o presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.

La redazione del DUVRI è responsabilità del datore di lavoro committente dell'appalto, che raccoglie le informazioni dai singoli contraenti ed elabora un documento da trasmettere poi ai vari destinatari.

Nel caso in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, è il soggetto che affida il contratto che deve occuparsi di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

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