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Periodo di prova per i contratti a tempo determinato, viene stabilita la durata minima e massima

Si è stipulato il seguente accodo, con cui si è convenuto di apportare integrazione al C.C.N.L. già sottoscritto in data 27 ottobre 2022, che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale di corsi di istruzione e cultura degli Enti Gestori aderenti alla FIDEF. PREMESSO Che occorre adeguare la norma relativa al periodo di prova nei contratti a temine, rispetto ai nuovi tetti previsti dal Collegato Lavoro ed ai chiarimenti del Ministero con la Circolare 6/2025, che dettaglia le novità introdotte dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, specificando che i contratti a termine non possono prevedere un periodo di prova più lungo rispetto ai nuovi tetti previsti dal Collegato Lavoro. C2022/25”, in vigore, già sottoscritto in data 27.10 2022, il seguente comma: 
Art. 11 - Contratto a Tempo determinato ***Comma aggiunto 
Per il periodo di prova per i contratti a tempo determinato, viene stabilita la durata minima e massima, che si quantifica in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con i seguenti vincoli ulteriori da rispettare: · per i contratti fino a sei mesi non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici; · per i contratti da sei a dodici mesi non può essere superiore a trenta giorni. Viene stabilita l’impossibilità di prevedere un periodo di prova nel caso di rinnovo del contratto a termine o di contratto stagionale 
a cura di www.fidef.it

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