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contributo NASpI non si applica alle nuove fattispecie di lavoro stagionale

 Con l’intervento del Collegato lavoro, quindi, anche tali attività sono escluse dall’applicazione di detta disciplina prevista ordinariamente per i contratti a termine.

Ebbene sulla base di tali novità, con il messaggio n. 269/2025, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e dei relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per attività stagionali.

Come previsto dalla normativa attualmente vigente (articolo 2,comma 28, della legge n. 92/2012), per ogni contratto a termine deve essere versato un contributo addizionale pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con un incremento dello 0,5 per cento per ogni rinnovo.

Il successivo comma 29 esonera da tale versamento i datori di lavoro che assumono lavoratori a termine per lo svolgimento delle attività stagionali al DPR n. 1525/1963.

Però, spiega l’INPS, l‘esonero non si applica alle nuove fattispecie introdotte dal Collegato lavoro.  

“Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate.”

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