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Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali [...] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario

li, 19 marzo 2025 Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali Come noto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., a stipulare, entro il 31dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni) verificatisi sul territorio nazionale, con l'esclusione degli imprenditori agricoli. Il termine suddetto è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2025. Con il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. La stipula dei suddetti contratti assicurativi è obbligatoria ma non si comprende quali possano essere le conseguenze in caso di inadempimento. Allo stato attuale, infatti, la norma prevede che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese [...] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, lasciando ampio margine interpretativo. Si specifica che per le polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. • A cura della www.fidef.it

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