A chi si applicano le novità sul
congedo parentale?
Queste importanti novità,
riguardano i lavoratori che:
- hanno terminato il congedo
     di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024: per loro, dal
     2025, l’indennità del terzo mese di congedo (entro i 6 anni di vita del
     bambino) passa dal 60% all’80%,
 - hanno terminato il congedo
     di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025: per loro, a regime
     dal 2025, è previsto un ulteriore mese di indennità all’80% della
     retribuzione, sempre entro i 6 anni di vita del bambino.
 
Come gestire i 3 mesi all’80%?
I 3 mesi indennizzabili all’80%
possono essere fruiti da entrambi i genitori, ripartiti in base alle esigenze
della famiglia, oppure internamente da un solo genitore. La fruizione
“alternata” è permessa, ma è anche possibile che i genitori usufruiscano del
congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Il limite massimo complessivo di un
congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (che possono
arrivare a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi, anche frazionati).
Questo periodo totale deve essere fruito entro i 12 anni di vita del figlio o
dall’ingresso del minore in famiglia.
Riepilogando l’indennizzabilità del
congedo parentale (per entrambi i genitori o per il “genitore solo”):
- Un mese è indennizzato all’80% della
     retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
     (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023).
 - Un ulteriore mese è indennizzato all’80% della
     retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
     (grazie alle Leggi di Bilancio 2024 e 2025).
 - Un ulteriore mese è indennizzato all’80% della
     retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
     (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).
 - 6 mesi sono indennizzati al 30%, senza
     requisiti di reddito.
 - I restanti 2 mesi non
     sono indennizzati, a meno che il richiedente non rientri nelle condizioni
     reddituali specifiche previste dall’articolo 34, comma 3, del T.U..
 
Come presentare la domanda di
congedo parentale?
La procedura è semplice e
telematica. Puoi presentare la domanda attraverso uno di questi canali:
- il portale
     istituzionale INPS: accedi con la tua identità digitale (SPID
     di livello 2, CIE 3.0 o CNS),
 - il Contact Center
     Multicanale,
 - gli Istituti di Patronato.