Il contratto a tempo determinato
- Periodo di prova: il periodo di prova nei contratti a termine non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro. Queste le specifiche: a) nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova; b) nei rapporti superiori a 6 mesi e fino a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni; c) nei rapporti di durata pari o superiore a 12 mesi si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere una durata più favorevole;
- Attività stagionale: viene predisposta una interpretazione autentica per quanto riguarda le esclusioni alla regola del cd. “stop and go”, prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, sono considerate attività stagionali, e come tali escluse dalla regola che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine: a) le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963; b) le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 81 del 2015.
L’articolo 11 del disegno di legge n.1532, rubricato “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali”, è stato introdotto dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), successivamente all’istanza emersa in sede di audizione di una rilevante organizzazione datoriale.
Il testo della disposizione recita come segue “1. L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.”
Il testo della disposizione recita come segue “1. L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.”
CCNL FIDEF qunato sopra evidenziato è gia stato previsto all'art. 11.
a cura della www.fidef.it