Una norma inserita nella legge di bilancio 2025 stabilisce che le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da parte di enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 276/2003 sono imponibili ai fini IVA.
Fino a oggi, sul trattamento IVA di tali prestazioni si sono registrate interpretazioni di segno opposto. In particolare, in ambito giurisprudenziale, si sono formati due diversi orientamenti, uno a sostegno dell’esenzioneIVA (cfr. C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24), l’altro a sostegno dell’imponibilità (cfr. C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786).
La norma di esenzione cui si fa riferimento è l’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, la quale esenta dall’imposta, fra l’altro, le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS.
Ai fini dell’esenzione, dunque, occorre che venga soddisfatto sia un requisito oggettivo, che attiene alla natura delle prestazioni (es. formazione professionale), sia un requisito soggettivo, che richiede il riconoscimento dell’ente da parte di una Pubblica Amministrazione (si veda sul punto circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2008).
Secondo il primo filone interpretativo, i servizi formativi finanziati dal fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 273/2003, resi a favore delle agenzie per il lavoro, integrerebbero entrambi i requisiti per l’esenzione.
È stato argomentato, al riguardo, che sia il fondo, sia gli enti formatori presso lo stesso accreditati, così come l’attività formativa, devono considerarsi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell’art. 10 n. 20) del DPR 633/72. Ciò tenendo conto di una serie di elementi, tra cui la natura del fondo, l’attività di vigilanza del Ministero del Lavoro sulla gestione dello stesso, le modalità di accreditamento degli enti formatori e il potere di controllo attribuito al fondo (cfr. ancora C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24).
In base al secondo filone interpretativo, invece, le prestazioni formative in parola sarebbero imponibili in quanto, pur integrando il requisito oggettivo, sarebbero carenti di quello soggettivo. In particolare, è stato osservato che la legge attribuisce alle Regioni la potestà di disporre le procedure di accreditamento degli operatori idonei a erogare i servizi al lavoro, per cui le procedure stabilite dal fondo bilaterale in questione dovrebbero considerarsi misure di prassi e non esercizio di competenze attribuite in forza di legge (C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786).
Con la novità prevista dalla legge di bilancio 2025, il legislatore intende porre fine al contrasto interpretativo fin qui descritto, sancendo l’imponibilità ai fini IVA delle prestazioni in argomento. Considerando l’incertezza interpretativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti adottati per le prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, salvo quelli per i quali siano intervenuti atti divenuti definitivi. In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.
Risulterebbe dunque confermato, per il passato, il regime di esenzione eventualmente applicato, escludendo la detrazione dell’imposta assolta “a monte” dagli enti erogatori.
La legge di bilancio, inoltre, stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, in ogni stato e grado del giudizio, aventi a oggetto il trattamento IVA delle prestazioni in argomento, possono essere definiti su istanza di parte:
- mediante il versamento della maggiore imposta accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- o con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.
Dal punto di vista procedurale, è previsto che, a seguito dell’istanza di parte:
- l’organo giurisdizionale sospenda il giudizio per 90 giorni per la definizione del procedimento;
- l’Agenzia delle Entrate accerti, entro 30 giorni, che la somma indicata nell’istanza corrisponda all’importo della maggiore IVA accertata e ne dia comunicazione al contribuente;
- il contribuente, entro i citati 90 giorni, depositi presso l’organo giurisdizionale di competenza la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’IVA.
È infine disposto che l’organo giurisdizionale dichiari estinto il giudizio, relativamente alle domande aventi a oggetto il trattamento IVA di dette prestazioni, con compensazione delle spese.
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