Passa ai contenuti principali

Formazione alle agenzie per il lavoro con IVA

Una norma inserita nella legge di bilancio 2025 stabilisce che le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da parte di enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 276/2003 sono imponibili ai fini IVA.

Fino a oggi, sul trattamento IVA di tali prestazioni si sono registrate interpretazioni di segno opposto. In particolare, in ambito giurisprudenziale, si sono formati due diversi orientamenti, uno a sostegno dell’esenzioneIVA (cfr. C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24), l’altro a sostegno dell’imponibilità (cfr. C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786).

La norma di esenzione cui si fa riferimento è l’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, la quale esenta dall’imposta, fra l’altro, le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS.

Ai fini dell’esenzione, dunque, occorre che venga soddisfatto sia un requisito oggettivo, che attiene alla natura delle prestazioni (es. formazione professionale), sia un requisito soggettivo, che richiede il riconoscimento dell’ente da parte di una Pubblica Amministrazione (si veda sul punto circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2008).

Secondo il primo filone interpretativo, i servizi formativi finanziati dal fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 273/2003, resi a favore delle agenzie per il lavoro, integrerebbero entrambi i requisiti per l’esenzione.

È stato argomentato, al riguardo, che sia il fondo, sia gli enti formatori presso lo stesso accreditati, così come l’attività formativa, devono considerarsi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell’art. 10 n. 20) del DPR 633/72. Ciò tenendo conto di una serie di elementi, tra cui la natura del fondo, l’attività di vigilanza del Ministero del Lavoro sulla gestione dello stesso, le modalità di accreditamento degli enti formatori e il potere di controllo attribuito al fondo (cfr. ancora C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24).

In base al secondo filone interpretativo, invece, le prestazioni formative in parola sarebbero imponibili in quanto, pur integrando il requisito oggettivo, sarebbero carenti di quello soggettivo. In particolare, è stato osservato che la legge attribuisce alle Regioni la potestà di disporre le procedure di accreditamento degli operatori idonei a erogare i servizi al lavoro, per cui le procedure stabilite dal fondo bilaterale in questione dovrebbero considerarsi misure di prassi e non esercizio di competenze attribuite in forza di legge (C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786).

Con la novità prevista dalla legge di bilancio 2025, il legislatore intende porre fine al contrasto interpretativo fin qui descritto, sancendo l’imponibilità ai fini IVA delle prestazioni in argomento. Considerando l’incertezza interpretativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti adottati per le prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, salvo quelli per i quali siano intervenuti atti divenuti definitivi. In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Risulterebbe dunque confermato, per il passato, il regime di esenzione eventualmente applicato, escludendo la detrazione dell’imposta assolta “a monte” dagli enti erogatori.

La legge di bilancio, inoltre, stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, in ogni stato e grado del giudizio, aventi a oggetto il trattamento IVA delle prestazioni in argomento, possono essere definiti su istanza di parte:

- mediante il versamento della maggiore imposta accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- o con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.

Dal punto di vista procedurale, è previsto che, a seguito dell’istanza di parte:

- l’organo giurisdizionale sospenda il giudizio per 90 giorni per la definizione del procedimento;

- l’Agenzia delle Entrate accerti, entro 30 giorni, che la somma indicata nell’istanza corrisponda all’importo della maggiore IVA accertata e ne dia comunicazione al contribuente;

- il contribuente, entro i citati 90 giorni, depositi presso l’organo giurisdizionale di competenza la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’IVA.

È infine disposto che l’organo giurisdizionale dichiari estinto il giudizio, relativamente alle domande aventi a oggetto il trattamento IVA di dette prestazioni, con compensazione delle spese.

A CURA DI WWW.FIDEF.IT


Post popolari in questo blog

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana E...

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...
FATTURAZIONE ELETTRONICA per  le scuole che operano in esenzione IVA  f acendo seguito alle richieste di chiarimenti, si evidenzia quanto segue: la presente risposta e scaricabile anche dal sito web  www.fidef.it  i Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, se richiesta , va emessa esclusivamente la fattura elettronica ,  utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato XML.   Per le Scuole   ed   Enti   che operano in esenzione IVA è ’ opportuno premettere che le prestazioni   previste dall’art. 10 c.20 del D.P.R. 633/72   (corsi di lingue,   formazione professionale, ecc.) rese da Istituti e Scuole i cui corsi sono riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (MIUR, Centro Scolastico Regionale, Agenzia Entrate, Regioni, ecc.),   sono esenti da IVA (1). Pertanto per le predette operazioni  le Scuole possono optare, ai sensi dell’art. 36 - ...