Passa ai contenuti principali

Obbligo Certificazione per Docenti e personale dei Corsi che hanno contatti diretti e regolari con minori; Occorre acquisire il certificato Casellario giudiziario

 

Con l’entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014 n. 39  sussiste  l’obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014, i datori di lavoro (da intendersi: privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al fine di verificare l’esistenza di:

  1. 1.       condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
  2. 2.       irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un contratto di lavoro . Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell’assunzione al lavoro.

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Dal punto di vista operativo il datore di lavoro deve presentare all’Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia ed allegato alla presente informativa.

Il Ministero precisa che il certificato verrà rilasciato entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, dopo aver fatto la richiesta, il datore di lavoro privato può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti l’assenza di condanne per reati contro i minori.

a cura di www.fidef.it

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63