Obbligo Certificazione per Docenti e personale dei Corsi che hanno contatti diretti e regolari con minori; Occorre acquisire il certificato Casellario giudiziario
Con l’entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014 n. 39 sussiste l’obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014,
i datori di lavoro (da intendersi: privati, enti e
associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico
servizio) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di
attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,
devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al
fine di verificare l’esistenza di:
- 1. condanne
per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione
di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di
minorenni sul web;
- 2.
irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.
Tale adempimento grava solo sui soggetti
che intendono instaurare con terzi un contratto di lavoro . Al
tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima
di stipulare il contratto e quindi prima dell’assunzione al lavoro.
Il mancato adempimento del predetto
obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 10.000 ad euro 15.000.
Dal punto di vista operativo il datore
di lavoro deve presentare all’Ufficio locale del casellario, presso la Procura
della Repubblica, il modello di richiesta predisposto dal Ministero della
Giustizia ed allegato alla presente informativa.
Il Ministero precisa che il certificato
verrà rilasciato entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, nelle more dell’acquisizione del certificato del
casellario, dopo aver fatto la richiesta, il datore di lavoro
privato può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del
lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti
l’assenza di condanne per reati contro i minori.
a cura di www.fidef.it