Extracomunitari - Permessi per motivi di studio e attività lavorativa - riguarda anche alcuni docenti che intendono prestare la propria attività nelle nostra scuole.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 24 maggio 2022 chiarisce, in merito alla posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano lavorare, che tale permesso di soggiorno consente l'esercizio di attività̀ lavorative subordinate per un massimo di 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. Tale limite non è derogabile.
La probleratica riguarda anche alcuni docenti, che intendono prestare la propria attività nelle nostra scuole.
Qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per unnumero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della suascadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
Lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa inmodo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo(ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in generesospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.
È possibile lo svolgimento di una attività̀ lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali. Tale disciplina ha l’obiettivo di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi.
Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
Considerato che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, non è possibile effettuare una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
Di conseguenza, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro
a cura della www.fidef.it