Obbligo di certificato penale per lavorare
con minori.
Il
certificato penale per lavorare con i minori è documento indispensabile per tuttI i lavoratori che svolgono la propria
attività a stretto contatto con i minori, PERTANTO PER IL PERSONALE DEI CORSI I
STRUZIONE E FORMAZIONE.
Hanno l’obbligo di richiedere il
certificato i datori di lavoro, ai sensi
dell'articolo 25 bis del t.u. che assumono personale che opera a stretto contatto con i
minori Il datore di lavoro, dopo aver
chiesto il consenso al lavoratore, deve presentare la richiesta al casellario
della Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o
residenza del lavoratore.
L’obbligo, quindi, è in capo al datore di
lavoro
che al momento dell’assunzione deve chiedere il certificato penale, quindi, quando
su ha un rapporto di lavoro (anche quello avente natura autonoma, i contratti co.co.co.,
ecc. Condizione fondamentale è la
sussistenza di un contatto diretto e continuativo).
Il certificato del casellario giudiziale viene
richiesto dal datore di lavoro al fine di verificare:
• l'esistenza di condanne per i reati
previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
• l'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di
ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione
della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un
contatto abituale con minori.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato. La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.Può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
• 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
• 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza
I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
a cura della www.fidef.itq