Passa ai contenuti principali

SCUOLE ED ENTI : Obbligo di certificato penale per lavorare con minori

 

Obbligo di certificato penale per lavorare con minori.

Il certificato penale per lavorare con i minori è documento indispensabile per tuttI i lavoratori che svolgono la propria attività a stretto contatto con i minori, PERTANTO PER IL PERSONALE DEI CORSI I STRUZIONE E FORMAZIONE.

Hanno l’obbligo di richiedere il certificato  i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. che assumono  personale che opera a stretto contatto con i minori  Il datore di lavoro, dopo aver chiesto il consenso al lavoratore, deve presentare la richiesta al casellario della Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza del lavoratore.

L’obbligo, quindi, è in capo al datore di lavoro che al momento dell’assunzione deve chiedere il certificato penale, quindi, quando su ha un rapporto di lavoro (anche quello avente natura autonoma, i contratti co.co.co., ecc.  Condizione fondamentale è la sussistenza di un contatto diretto e continuativo).

 Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro al fine di verificare:

    l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,

     l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato. La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.Può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi: 1 marca da bollo da 16 euro
           1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
           1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza
I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
a cura della www.fidef.itq

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63