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LA FIDEF SULLA INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI DA ASSUMERE A RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE E DI FINANZA PUBBLICA.


La funzione deI CCNL  è quella di dettare il trattamento economico e normativo valido per tutti i lavoratori di un certo settore,  funzione garantita  da quasi tutti gli ordinamenti che prevedono che detto istituto sia teso ad estendere le norme collettive a tutti i soggetti (datori e prestatori) operanti in uno specifico settore. Pertanto il CCNL regola il rapporto tra il lavoratore e la parte datoriale per tutte le categorie di lavoratori, sia esso dipendente che parasubordinato. Quest’ultima tipologia, include anche quella  della “Collaborazione coordinata e continuativa”, che trova regolamentazione nei CCNL. Ciò anche in considerazione del continuo aumento del numero di aziende e di lavoratori, che scelgono detta tipologia lavorativa.
Con riferimento alla convenzione attuativa sottoscritta, il 19/9/2019, tra Inps, Inl, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria,
sulla misurazione e la certificazione della rappresentanza sindacale, riteniamo che la “rilevazione  dei Contratti” da assumere a riferimento non può limitarsi ad individuare  il solo numero degli occupati che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti, ma di tutte le categorie dei lavoratori a cui viene applicato lo stesso CCNL, anche in considerazione della tipologia di impresa, così come individuate dal DM18 aprile 2005  delle  "piccole e medie imprese".
Sul “Flusso UniEmens”
Si ritiene che la rilevazione  deve interessare tutte le categorie dei lavoratori e non solo quella dei dipendenti.  A tale scopo è ipotizzabile  che il software  dell’INPS  per il flusso UniEmens, debba poter acquisire  il dato riguardante il CCNL applicato  per tutte le categorie di lavoratori:siano essi  dipendenti e parasubordinati.
Dato Contrattuale  che, di contro, trova la sua collocazione (possibilità di indicarla)  nella compilazione dell’UNILAV  relatvo a tutti i lavoratori assunti e non solo per i lavoratori dipendenti.
Sulla rappesentanza “RSU”
E’ da evidenziare che nella prassi delle relazioni industriali, la densità associativa delle organizzazioni di rappresentanza, specie in quelle che operano in settori caratterizzati dalla presenza diffusa di aziende di piccola dimensione, resta un indicatore che, in assenza di altri punti di riferimento, rischia di sviare, anzichè favorire, l’individuazione del sistema contrattuale costituita da soggetti in grado di interpretare e rappresentare l’interesse collettivo nelle dinamiche di regolazione e governo del mercato del lavoro. Le micro e piccolissime imprese rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà ed, occupano 5,1 milioni di addetti (dato Consulenti del lavoro).
Nelle predette aziende non avviene l’elezione della RSU, cioè del Responsabile sindacale unitario ed i sindacati sono poco presenti, in particolare Cgil, Cisl e Uil, in quanto il rapporto che intercorre tra il personale e la gestione è più di tipo professionale-affettivo che aziendale. La convenzione di cui sopra interessa, semmai, le attività i cui livelli occupazionali sono decisamente alti ed il rapporto datore di lavoro-collaboratori richiede una presenza sindacale diffusa e capillare.
Quello che si intende sottolineare, prescinde dalla fattispecie dell’accordo stipulato dalla Confindustria con i sindacati CGIL, CISL e l’UIL, Inps ed l’Inl che evidenziano l’esigenza di fissare le regole che definiscano la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, e di conseguenza l’individuazione dei contratti collettivi considerati leader, in quanto comparativamente più rappresentativi rispetto a quelli che vengono utilizzati per fare dumping sociale a danno dei lavoratori.
Luca Paladino, presidente Fidef 

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