Privacy tra i banchi di scuola
Privacy tra i banchi di scuola:
trattamento dei dati personali; voti, scrutini, esami; questionari per attività
di ricerca; inserimento professionale; telecamere; retta gite scolastiche; cellulari e tablet; test in
classe
Il Garante ha ritenuto utile fornire chiarimenti sulla corretta applicazione
della normativa in materia di protezione dei dati personali all'interno delle
scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità una sempre maggiore
consapevolezza dei propri diritti e doveri. A tal fine, è stata pubblicata sul
sito del MIUR (http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/diritti_e_doveri) la guida del Garante per la protezione dei dati
personali dedicata alla scuola, che risponde a una serie di domande comuni. Si
riportano di seguito i principali argomenti::
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente
personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle
persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia
come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono
diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone
riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la
riservatezza e la dignità delle persone puo far incorrere lo studente in
sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di
registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe
libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori
durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi
sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale;
nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social
network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o
nelle foto.
Retta e servizio mensa
E' illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i
cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo
stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa
in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli
avvisi onLine devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni
indirizzate alle singole persone, devono essere a carattere individuale. A
salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche,
restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle
persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti
scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e
la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano
l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere
opportunamente delimitato.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e
diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati
personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
Iscrizione e registri onLine, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del
Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione onLine degli studenti,
all'adozione dei registri onLine e alla consultazione della pagella via web, il
Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei
dati.
Voti, scrutini, esami
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o
degli esami sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono
soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è
stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare
voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di
fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli
studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti
portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve
essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noti alle famiglie e ai ragazzi, attraverso
un'adeguata informativa, i dati che raccolgono e le modalità di utilizzo degli
stessi. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati
delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni
religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad
esempio la mensa. E' bene ricordare che, nel trattare queste categorie di
informazioni, gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in
conformità al regolamento sui dati sensibili, adottato dal Ministero
dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se
inesatte, incomplete o non aggiornate.
Link utili: http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp