FATTURAZIONE ELETTRONICA per le scuole che operano in esenzione IVA
facendo seguito alle richieste di chiarimenti, si evidenzia quanto segue:
la presente risposta e scaricabile anche dal sito web www.fidef.it
i
Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate, se richiesta, va emessa
esclusivamente la fattura elettronica, utilizzando
il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato XML.
Per le Scuole ed
Enti che operano in esenzione IVA
è’ opportuno premettere che le prestazioni previste dall’art. 10 c.20 del D.P.R. 633/72 (corsi di lingue, formazione professionale, ecc.) rese da Istituti
e Scuole i cui corsi sono riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (MIUR, Centro
Scolastico Regionale, Agenzia Entrate, Regioni, ecc.), sono esenti da IVA (1).
Pertanto per le predette operazioni le Scuole possono
optare, ai sensi dell’art. 36 - bis DPR 633/72, per la dispensa dagli adempimenti
connessi alla fatturazione ed
alla registrazione.
Resta fermo
l’obbligo di emissione della fattura - qualora il cliente la richieda espressamente.
Va evidenziato che i
soggetti Iva che durante l’anno hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, di cui all’art. 10 del decreto Iva e che si sono avvalsi della dispensa dagli
obblighi di fatturazione e di registrazione, incluse quelle che devono essere comunque
fatturate e registrate – sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva annuale.
Bollo su
fattura elettronica: L’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche è dovuta (€ 2,00), ogni
qualvolta l’importo del documento ha un ammontare superiore ad euro 77,47. La dicitura
da inserire in fattura, relativa all’imposta di bollo, è la
seguente
“Imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Sulla fattura va comunque riportata anche
la dicitura:
“Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72”.
L’imposta di bollo è corrisposta dal
soggetto emittente mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs 9
luglio 1997, n. 241.
L’emissione di eventuale ulteriore
documento (cosiddetta copia), che si riferisca alla fattura
Elettronica emessa, deve riportare la
dicitura:
“Documento contenente i dati riportati nella
fattura elettronica originale, già trasmessa tramite il sistema d’interscambio - Decreto Ministero delle
Finanze del 7.3.2008”
Per quanto
sopra evidenziato le Scuole che godono dell’esenzione IVA, debbono emettere esclusivamente
“fattura elettronica” e, solo se
richiesta dall’utenza, con le modalità previste
dalla legge.
Si evidenzia
che la fattura elettronica, in originale, per il cliente è poi disponile sul sito
web dell’Agenzia delle Entrate,
nell’area riservata del soggetto a cui è intestata.
NB: nota 1) *L’
erogazione dei soli esami delle Scuole
aderenti alla FIDEF, sono esenti, se inerenti
la stessa materia connessa ai corsi di cui al riconoscimento ottenuto (cfr. Ag.
Entrate – Direz. Centrale Normativa - FIDEF prot. 957-13/2017).
In
sintesi
sulla fattura elettronica vanno indicati, oltre l’importo
e al tipo di prestazione, anche la seguente dicitura:
“Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72”.
“Imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Ulteriore
documento (cosiddetta copia), relativo fattura Elettronica emessa, deve riportare la dicitura: “Documento contenente i dati riportati nella
fattura elettronica originale, già trasmessa tramite il sistema d’interscambio - Decreto Ministero delle
Finanze del 7.3.2008”
A cura
della FIDEF – Federazione Italiana Enti e Scuole di istruzione e Formazione
esempio
di fattura
Ragione sociale della Scuola
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Codice fisc. / Partita Iva
FATTURA N. XX
DEL XX.XX.XXXX
Spett.le
Cliente
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Part. Iva o cod fiscale
Descrizione
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Q.tà
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Prezzo unitario
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Importo
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€
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€
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Imposta
di bollo assolta in modo virtuale
ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
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“Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72”.
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Imponibile |
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Imposta di Bollo
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Totale fattura
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Documento
contenente i dati riportati nella fattura elettronica originale, già trasmessa
tramite il Distema d’Interscambio
- Decreto Ministero Finanze del
7.3.2008”