ESENZIONE IVA FATTURE EMESSE DA CAMBRIDGE E DA
TRINITY – cOME REGISTRARLE IN
CONTABILITà
Come evidenziato con
la risposta dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - all’interpello di
Cambridge e di Trinity, le fatture provenienti da detti Enti certificatori, nei
confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, sono da considerare
in esenzione d’IVA, qualora detto soggetto passivo (scuola acquirente) ,abbia
ottenuto il riconoscimento di esenzione per le proprie attività corsuali (art
10 comma 20 del DPR 633/72).
Quindi, nell’ipotesi
di operazioni esenti, fatture emesse in Italia da Cambridge e di Trinity nei
confronti di cessionari o committenti nazionali, che hanno ottenuto di operare
i regime di esenzione, provvedono all’auto fatturazione indicando in fattura,
anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione
risulta esente, con il metodo del Reverse Charge.
Detta autofattura deve
indicare il titolo dell’Esenzione (art. 10 comma 20 D.P.R.
633/72)
Il suddetto documento
deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle
fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non
deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi
di fattura senza esposizione di IVA.
Gli associati, per ulteriori chiarimenti possono contattare la
FEDERAZIONE ITALIANA ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A cura della www.fidef.it