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Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...

Trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti

Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci Per il trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta fiscali Occorre premettere che ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari e interessi) ne la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Occorre tra l’atro verificare cosa stabil...

COMPENSI EROGATI LAVORATORI AUTONOMI NON RESIDENTI E OBBLIGO DI RITENUTA FISCALE‏

Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci Per il trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta fiscali Occorre premettere che ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari einteressi) ne la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi opossiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Occorre tra l’atro verificare cosa...

Assicurazione INAIL: Oneri a carico dello Stato per i corsi professionali e istituti scolastici ordinamentali

C ambia l'assicurazione Inail per gli allievi dei corsi di formazione professionale curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari, accreditati dalla Regione. L'art 32 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce  che  per il 2016 e 2017  a carico dello Stato e premi speciali unitari dalle istituzioni formative.  La circolare Inail 23.02.2016 n. 4 illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2015 che in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, introduce una semplificazione per il pagamento dei premi assicurativi per gli alunni iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Entro l'11.03.2016 le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno aprire una nuova posizione all'Inail e per l'anno scolastico 2016/2017 pagheranno un premio speciale unitario di euro 58,00 annuale, mentre una quota integrativa annua per ciascun alunno pari a 45,00 euro sarà posta a carico del bilancio dello Stato. La misura del premio s...

Siglato il CCNL FIDEF per gli operatori dei corsi di Istruzione e formazione: regola in particolare con art 15 il contratto di Collaborazioone Coordinata e Contuinuativa per i docenti di corsi di cultura varia

E' E’ stato sottoscritto,  in via definitiva, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FIDEF   2015/2018 -   In data   3.8.2015. Le OO.SS e datoriali, con il rinnovo triennale, hanno integrato positivamente -  il dettato del D Lgs 81/2015 che ha stabilito nuove norme di tipologia di contrattuale.  Il nuovo codice del lavoro  poneva   in seria difficoltà le scuole e i docenti che operano nel settore dei corsi non regolamentati e, pertanto   con obiettivi, attuazione e programmi didattici non attanagliati   a quelli previsti dagli assetti ordinamentali del MIUR, stante l a competa diversa tipologia corsuale,  la specificità   delle esigenze dei discenti  nonchè legati alla forte erraticità ed alla variabilità della domanda, con  specifici contenuti ed obiettivi. Non si non poteva non individuare  una regolamentazione diversa da quella prevista per le scuole paritarie. Particolare attenzione le OO.SS. han...

CCNL FIDEF per il personale docente e non docente delle Scuole e corsi liberi: inglese, informatica, arte, cultura, ecc.

Oggi è stato depositato al Ministero del Lavoro ed al CNEL il verbale sottoscritto dalla OOSS e Datoriali, afferenti modifiche ed integrazione al Contratto Collettivo di Lavoro FIDEF. Il CCNL FIDEF , integrato con le modifiche effettuate dopo la stesura del rinnovo contrattuale dell' 3 agosto 2015 , verrà integralmente riportato sul sito della federazione.  www.fidef.it La segreteria operativa della Federazione rimane a disposizione degli interessati per ogni chiarimento che si rendesse opportuno. Ufficio Stampa FIDEF www.FIDEF.IT    e-mail  segreteriafidef@gmail.com

VALIDITA' DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE ASSOCIATE ALLA FIDEF CHE NE APPLICANO IL CCNL

Pervengono alla presidenza della FIDEF osservazioni relative a comunicazioni sulla  questione della legittimità di Contratti Collettivi di Lavoro non sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative. L’occasione è gradita per comunicare che la FIDEF, durante l’iter che ha preceduto lai  riforma del mercato del lavoro “jobs act”, ha lavorato intensamente per far sentire alle competenti Commissioni in particolare sui contratti parasubordinati,  rappresentando le caratteristiche e le esigenze della categoria, anche in  forza  dalla esperienza maturata sul campo maturata con l’applicazione dei CCNL FIDEF degli anni precedenti. Le Scuole nostre associate non devono farsi condizionare da allarmanti “comunicati pubblicitari” di neo federazioni, essendo noi consci e responsabilmente consapevoli delle norme introdotte D.Lgs. 81/2015 ed in particolare  di quelle che regolano l’applicazione e l’utilizzo delle...