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COMPENSI EROGATI LAVORATORI AUTONOMI NON RESIDENTI E OBBLIGO DI RITENUTA FISCALE‏

Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci
Per il trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta fiscali
Occorre premettere che ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari einteressi) ne la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi opossiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali
Occorre tra l’atro verificare cosa stabiliscono le Convenzioni con lo stato estero.
Ai fini dell’applicazione dell’lrpef nei confronti dei non residenti, i redditi , che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da attività di lavoro autonomo (professionale occasionale). si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ln generale i redditi derivanti da un‘attività di lavoro autonomo (professionale o occasionale) all‘atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a cura del sostituto d'imposta. Se il percettore e un soggetto residente in Italia la ritenuta, del 20%, e a titolo d'acconto (art. 25, DPR n. 600/73).
Se l‘attività di lavoro autonomo è prestata da un soggetto non residente, al fine di stabilire I‘assoggettamento del relativo reddito ad imposizione in Italia, è necessario
verificare se la stessa sia o meno svolta nel territorio dello Stato. Infatti se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamenteall'estero, la somma ad esso corrisposta non è assoggettata a tassazione in Italia.
Diversamente, come precisato dall‘Agenzia delle Entrate ( Ris. 21.3.2003, n. 69/E), se la prestazione è resa in Italia, le somme corrisposte "devono essere assoggettate adimposizione secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti". Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti, risulta applicabile il comma 2 del citato art. 25, DPR n. 600/73, secondo il quale "se i compensi e le altre somme   sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate neII'esercizio di imprese".
Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la propria sovranità tributaria. Esse, solitamente, prevedono, nel disciplinare la categoria dei redditi derivanti dall'esercizio di "professioni indipendenti", che il reddito percepito dal lavoratore autonomo non residente sia soggetto a tassazione nel Paese estero di residenza. In tale ipotesi pertanto il sostituto d‘imposta italiano non applica alcuna ritenuta sulle somme erogate al lavoratore non residente previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la sussistenza, in capo al percettore, dei requisiti per l'applicazione della Convenzione: • residenza all‘estero           risultante dal certificato rilasciato dal competente ufficio; • tassabilità  dei redditi nel Paese di residenza; • assenza di una base fissa in Italia • periodo di permanenza in Italia nell’anno (al fine di escludere la doppia residenza fiscale).
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa, a richiesta,
all'Agenzia delle Entrate.
Rimborsi spese- Va precisato che la ritenuta è applicabile sui compensi "comunque
denominati" corrisposti dal committente comprese le spese sostenute dal lavoratore
autonomo per il conseguimento degli stessi. Nella definizione di compenso è compresa, quindi, come precisato anche nella Risoluzione ministeriale 20.3.1998, n. 20/E,   la parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonchè dall'eventuale diaria. Di conseguenza non è possibile escludere i rimborsi spese dalla base imponibile su cui calcolare la ritenuta.
Caso di specie
ll collaboratore "indipendente" tedesco (art. 14 - Professioni indipendenti): "l redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell‘altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell‘altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili" previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la sussistenza, in capo al
percettore, dei requisiti per l'applicazione della Convenzione: • residenza all‘estero
risultante dal certificato rilasciato dal competente ufficio; • tassabilità dei redditi nel Paese di residenza; • assenza di una base fissa in Italia • periodo di permanenza in Italia nell’anno (al fine di escludere la doppia residenza fiscale).
ll sostituto d’imposta italiano che eroga compensi a un collaboratore "indipendente"
tedesco opera la ritenuta del 30% solo se il collaboratore dispone in Italia di una base fissa e nella misura in cui i redditi sono imputabili alla base fissa;

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a cura della
Federazione Italiana Enti e Scuole di Istruzione e Formazione

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