Di
FIDEF
Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci
Per il trattamento fiscale
delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è
necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere
operata la ritenuta fiscali
Occorre premettere che ai
fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti"
coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La
maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli
anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello
Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari einteressi) ne la
residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i
soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno
prodotto redditi opossiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte
allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali
Occorre tra l’atro verificare
cosa stabiliscono le Convenzioni con lo stato estero.
Ai fini dell’applicazione
dell’lrpef nei confronti dei non residenti, i redditi , che hanno avuto origine
nel territorio italiano e derivano da attività di lavoro autonomo
(professionale occasionale). si considerano prodotti in Italia e sono quindi
soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto
dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ln generale i
redditi derivanti da un‘attività di lavoro autonomo (professionale o
occasionale) all‘atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a
cura del sostituto d'imposta. Se il percettore e un soggetto residente in
Italia la ritenuta, del 20%, e a titolo d'acconto (art. 25, DPR n. 600/73).
Se l‘attività di lavoro
autonomo è prestata da un soggetto non residente, al fine di stabilire
I‘assoggettamento del relativo reddito ad imposizione in Italia, è necessario
verificare se la stessa sia o
meno svolta nel territorio dello Stato. Infatti se il lavoratore autonomo non
residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano
interamenteall'estero, la somma ad esso corrisposta non è assoggettata a
tassazione in Italia.
Diversamente, come precisato
dall‘Agenzia delle Entrate ( Ris. 21.3.2003, n. 69/E), se la prestazione è resa
in Italia, le somme corrisposte "devono essere assoggettate adimposizione
secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di lavoro
autonomo corrisposti ai non residenti". Di conseguenza, nei confronti di
tali soggetti, risulta applicabile il comma 2 del citato art. 25, DPR n.
600/73, secondo il quale "se i compensi e le altre somme sono corrisposti a soggetti non residenti,
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento, anche per le prestazioni effettuate neII'esercizio di imprese".
Le Convenzioni per evitare la
doppia imposizione internazionale rappresentano un accordo tra due Stati per
regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la propria sovranità tributaria.
Esse, solitamente, prevedono, nel disciplinare la categoria dei redditi
derivanti dall'esercizio di "professioni indipendenti", che il
reddito percepito dal lavoratore autonomo non residente sia soggetto a
tassazione nel Paese estero di residenza. In tale ipotesi pertanto il sostituto
d‘imposta italiano non applica alcuna ritenuta sulle somme erogate al
lavoratore non residente previa acquisizione di idonea documentazione
comprovante la sussistenza, in capo al percettore, dei requisiti per
l'applicazione della Convenzione: • residenza all‘estero risultante dal certificato
rilasciato dal competente ufficio; • tassabilità dei redditi nel Paese di residenza; • assenza
di una base fissa in Italia • periodo di permanenza in Italia nell’anno (al
fine di escludere la doppia residenza fiscale).
Tale documentazione deve
essere conservata ed esibita o trasmessa, a richiesta,
all'Agenzia delle Entrate.
Rimborsi spese- Va precisato
che la ritenuta è applicabile sui compensi "comunque
denominati" corrisposti
dal committente comprese le spese sostenute dal lavoratore
autonomo per il conseguimento
degli stessi. Nella definizione di compenso è compresa, quindi, come precisato
anche nella Risoluzione ministeriale 20.3.1998, n. 20/E, la parte rappresentata dai rimborsi delle
spese di viaggio, vitto e alloggio, nonchè dall'eventuale diaria. Di
conseguenza non è possibile escludere i rimborsi spese dalla base imponibile su
cui calcolare la ritenuta.
Caso di specie
ll collaboratore
"indipendente" tedesco (art. 14 - Professioni indipendenti): "l
redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una
libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga
abitualmente nell‘altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle
sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell‘altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base
fissa.
L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività
indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili" previa acquisizione
di idonea documentazione comprovante la sussistenza, in capo al
percettore, dei requisiti per
l'applicazione della Convenzione: • residenza all‘estero
risultante dal certificato
rilasciato dal competente ufficio; • tassabilità dei redditi nel Paese di
residenza; • assenza di una base fissa in Italia • periodo di permanenza in
Italia nell’anno (al fine di escludere la doppia residenza fiscale).
ll sostituto d’imposta
italiano che eroga compensi a un collaboratore "indipendente"
tedesco opera la ritenuta del
30% solo se il collaboratore dispone in Italia di una base fissa e nella misura
in cui i redditi sono imputabili alla base fissa;
Altre informazioni e
documenti utili sul nostro sito web
www.fidef.it
a cura della
Federazione Italiana Enti e
Scuole di Istruzione e Formazione
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