Passa ai contenuti principali

VALIDITA' DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE ASSOCIATE ALLA FIDEF CHE NE APPLICANO IL CCNL



Pervengono alla presidenza della FIDEF osservazioni relative a comunicazioni sulla  questione della legittimità di Contratti Collettivi di Lavoro non sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative.
L’occasione è gradita per comunicare che la FIDEF, durante l’iter che ha preceduto lai  riforma del mercato del lavoro “jobs act”, ha lavorato intensamente per far sentire alle competenti Commissioni in particolare sui contratti parasubordinati,  rappresentando le caratteristiche e le esigenze della categoria, anche in  forza  dalla esperienza maturata sul campo maturata con l’applicazione dei CCNL FIDEF degli anni precedenti.
Le Scuole nostre associate non devono farsi condizionare da allarmanti “comunicati pubblicitari” di neo federazioni, essendo noi consci e responsabilmente consapevoli delle norme introdotte D.Lgs. 81/2015 ed in particolare  di quelle che regolano l’applicazione e l’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative. Siamo a conoscenza del recente interpello n.27/2015 con cui il Ministero del Lavoro che non fa altro che evidenziare e confermare quanto era già chiaro nel dettato dell’Art. 2 del predetto decreto.
la FIDEF è stata la prima organizzazione datoriale, a cui aderiscono Scuole ed Enti presenti in tutte le regioni, che ha  regolato, con uno specifico CCNL  il rapporto di lavoro tra le Scuole e Enti gestori di corsi di istruzione e formazione ed il personale i degli stessi, sottoscritto in data 16.6.2011 - Deposito al Min. Lavoro ed al CNEL:  stante la “”necessità di supplire alla mancanza di un CCNL specifico per il comparto, a fronte delle incertezze scaturenti  dalla mancanza di  “norme certe” di riferimento, che regolassero il rapporto di lavoro tra gli enti gestori e gli operatori del settore, che normasse il rapporto  contrattuale per gli aderenti alla FIDEF” con particolare attenzione alla  figura “docente-formatore””; con l’unico obiettivo di operare al fine di supportare gli enti gestori nell’ambito del rapporto con i propri collaboratori, dialogare e svolgere un ruolo attivo con le Istituzioni sulle problematiche del comparto; nonchè di  rendere partecipi  gli operatori del settore della continua evoluzione in materia di diritto del Lavoro, al fine di rendere chiara la loro applicazione, unitamente alle altre problematiche di carattere fiscale, amministrativo, autorizzativo, ecc. .
Riteniamo, ad ogni buon conto, fare il punto di quanto previsto dalla legislazione in materia, con gli opportuni riferimenti anche all’attività della FIDEF.
I Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) non sono applicabili “erga omnes” (l’art. 39 co. IV della Costituzione non ha avuto applicazione); pertanto hanno validità solo per gli aderenti alle OO.SS. e datoriali che li hanno sottoscritti in loro rappresentanza.
Essi sono fonte sostanziale del rapporto individuale di lavoro che le parti sottoscrivono, coerentemente al CCNL di riferimento. Principio, ribadito dalla giurisprudenza: i contratti di lavoro, collettivi o individuali, appartengono al campo del diritto privato (C.C.n.1321 e segg.; n. 1387 e segg.).
Nulla vieta che in un determinato settore lavorativo, che comprende la medesima categoria di lavoratori, possa essere disciplinato da distinti contratti collettivi, stipulati dalle rispettive OO.SS. e datoriali a cui fanno capo gruppi diversi di aderenti.




Le OO.SS. comparativamente rappresentative sono Confederazioni che comprendono più settori lavorativi, estese a tutto il territorio nazionale, aver sottoscritto vari contratti collettivi ed aver svolto attività sindacale attiva.
Il tentativo di alcune federazioni datoriali e/o sindacali di limitare (o addirittura di monopolizzare) la validità di applicazione dei CCNL soltanto a quelli sottoscritti dalle medesime, a scapito di altre, è quindi privo di ogni fondamento che, tra l’altro, risulterebbe gravemente lesivo e limitante del principio costituzionale della libertà sindacale e di associazione (Cost. artt. n. 18 e n. 39).
La FIDEF in sintonia con le disposizioni del D.Lgs. 81/2015   ha rinnovato in data 3.8.2015 il CCNL degli operatori del comparto, sia per il rapporto di lavoro subordinato che parasubordinato, sottoscritto dalle Federazioni FLP SCUOLA - CONFAL SCUOLA e dalla Confederazione C.S.E. organizzazioni sindacali legittimate, in quanto comparativamente rappresentative sul piano nazionale, a sottoscrivere il CCNL FIDEF, ai fini della sua piena validità.
La C.S.E. è una Confederazione comparativamente rappresentativa sul piano nazionale, con un proprio membro nel CNEL (cfr Min. Lavoro prot. 11733 del 16.6.2015), nonchè riconosciuta come tale dall’ARAN. La CSE è presente nel settore pubblico e privato, è strutturata in di Federazioni rappresentanti categorie di lavoratori nei vari settori, è ammessa e partecipa ai tavoli Istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), per questioni che interessano le politiche generali del lavoro e quelli inerenti il Pubblico Impiego, firma accordi governativi, patti, intese, contratti intercompartimentali e nazionali nei diversi comparti.
La corretta e attenta applicazione delle norme contrattuali FIDEF, tiene conto della peculiarità del rapporto di collaborazione nel comparto, offre garanzia di tutela e di legittimità. In particolare, per quanto afferisce la figura del docente che, dalla   funzione di formatore, emerge la veste di professionista prestatore d’opera intellettuale commissionata,  che svolge in piena autonomia le  sue mansioni, anche con riferimento ai tempi e modalità, inoltre è da evidenziare che
Con l’occasione  si comunica che siamo impegnati attraverso specifiche convenzioni con Università Statali e Consulenti del lavoro per stipula di specifici protocolli d’intesa finalizzati alla certificazione dei contratti di lavoro in sede decentrata, anche in modo specifico per quelli afferenti i Co.Co.Co.
Nella certezza di aver fornito utili informazioni relative alla legittimità e applicazione dei nostri CCNL, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e gli Auguri di un sereno e profiguo anno 2016,

 Roma, 30.12.2015
 


                                                                                

Quanto normato con il CCNL FIDEF ed i format dei Contratti individuali
presenti sul sito www.fidef.it rispondono pienamente a tutti i requisiti di legge.

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63