Passa ai contenuti principali

Prevenzione incendi - Scuole con meno di 100 persone: quali sono le prescrizioni applicabili?

CI VIENE CHIESTO

Scuole con meno di 100 persone: quali sono le prescrizioni applicabili?

Le regole di prevenzione incendi si applichino solo alle c.d. attività sopra soglia, per le quali si applica il D.R. 151/11. Molte regole di prevenzione incendi hanno un campo di applicazione che copre anche attività sottosoglia  che non siano soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma devono, comunque, rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. applicabile.

Cosa prevede il D.M. 26/08/1992 per le scuole con meno di 100 persone presenti.

Si applica il punto 11 del D.M. 26/08/1992 che prevede queste prescrizioni per le scuole c.d. di Tipo 0, ovvero con meno di 100 persone presenti:

1.     Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza non inferiore a REI 30;

2.     Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte;

3.     Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola;

4.     È necessario rispettare specifici requisiti per la reazione al fuoco dei materiali:

1.     negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

2.     Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

3.     in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

4.     I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6/3/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

5.     i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

6.     i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

5.     Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano;

6.     Segnaletica di evacuazione adeguata;

7.     Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;

8.     È fatto obbligo di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni;

9.     Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;

10.  Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2;

11.  Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;

12.  Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

13.     Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

-------------------------OVE OCCORRE, RIVOLGERS AD UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE.


A CURA DI  WWW.FIDEF.IT

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...

Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticità

L egge n. 199/2025 ) nei casi di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, prevede che il contratto del sostituto possa essere prolungato anche dopo il rientro della lavoratrice, al fine di consentire un adeguato periodo di affiancamento. Una disposizione che da un lato favorisce la conciliazione tra vita privata e lavorativa e dall’altro, a beneficio delle imprese, favorisce una maggiore continuità produttiva e una gestione più efficiente delle competenze. L’applicazione della nuova disposizione solleva, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi. Quali? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026. Il comma 221 della  legge di Bilancio 2026  ( legge n. 199/2025 ) interviene sull’ art. 4  del    D.Lgs. n. 151 del 2001 , introducendo il nuovo comma 2-bis e incidendo in modo significativo sulla discipl...

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana E...