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Scuole con meno di 100 persone: quali sono le prescrizioni applicabili?

CI VIENE CHIESTO

Scuole con meno di 100 persone: quali sono le prescrizioni applicabili?

Le regole di prevenzione incendi si applichino solo alle c.d. attività sopra soglia, per le quali si applica il D.R. 151/11. Molte regole di prevenzione incendi hanno un campo di applicazione che copre anche attività sottosoglia  che non siano soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma devono, comunque, rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. applicabile.

Cosa prevede il D.M. 26/08/1992 per le scuole con meno di 100 persone presenti.

Si applica il punto 11 del D.M. 26/08/1992 che prevede queste prescrizioni per le scuole c.d. di Tipo 0, ovvero con meno di 100 persone presenti:

1.     Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza non inferiore a REI 30;

2.     Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte;

3.     Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola;

4.     È necessario rispettare specifici requisiti per la reazione al fuoco dei materiali:

1.     negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

2.     Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

3.     in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

4.     I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6/3/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

5.     i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

6.     i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

5.     Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano;

6.     Segnaletica di evacuazione adeguata;

7.     Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;

8.     È fatto obbligo di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni;

9.     Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;

10.  Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2;

11.  Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;

12.  Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

13.     Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

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