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Obbligo annuale di informativa sulla sicurezza per chi lavora in modalità agile

Lavoro agile: Nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza introdotti dalla Legge 11 marzo 2026, n. 3

L’articolo 11 interviene sul fronte della salute e sicurezza nel lavoro agile, introducendo un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, quindi novellando il T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio, si impone al datore di lavoro di consegnare almeno una volta l’anno al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento all’uso dei videoterminali. La norma chiarisce che, pur operando in un luogo non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il lavoratore agile deve comunque cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte. L’adempimento non è meramente formale poiché l’omessa consegna dell’informativa comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 55 del T.U. (d.lgs. n. 81/2008), come modificato dalla legge. Il datore di lavoro è punito con arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazion Obblighi operativi per le aziende

Alla luce del nuovo assetto normativo, le aziende che ricorrono al lavoro agile sono tenute a:

Aggiornare la valutazione dei rischi (DVR), includendo in modo specifico i rischi connessi alle attività svolte in modalità agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, ai profili ergonomici, al rischio elettrico e ai rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, tecnostress, sindrome “always-on”);

Predisporre e consegnare, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile a tutti i lavoratori che svolgono attività in modalità agile ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove eletto;

Curare la qualità dell’informativa, che deve contenere almeno il richiamo agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, la descrizione dei rischi generali connessi all’attività (ambiente di lavoro, impianti e apparecchiature, rischio elettrico, infortuni e malattie professionali, dispositivi di protezione, ecc.) e la descrizione dei rischi specifici del lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo di videoterminali

e relative misure ergonomiche, ai requisiti minimi dei locali di lavoro domestici o di altri ambienti (aerazione, microclima, illuminazione, impianto elettrico, ecc.), alla gestione del rischio elettrico e corretto uso di impianti, prese, prolunghe, dispositivi di connessione, alla gestione dello stress lavoro-correlato e del tecnostress, con indicazioni sulle pause, sulla variazione delle attività, sul diritto alla disconnessione e sulle corrette prassi organizzative ed all’utilizzo di personal computer portatili e smartphone, con indicazioni ergonomiche e di sicurezza (onde elettromagnetiche, uso alla guida, ecc.);

Garantire la formazione e informazione dei lavoratori agili in coerenza con gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione, integrando quanto già erogato per i rischi generali e specifici con i contenuti propri del lavoro agile; e dell’obbligo informativo.

Si invitano, pertanto, tutte le Aziende a rivolgersi al responsabile della sicurezza di poter porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge 34/2026.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

www.fidef.it

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