Lavoro agile: Nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza introdotti dalla Legge 11 marzo 2026, n. 3
L’articolo 11 interviene sul fronte della salute e sicurezza nel lavoro
agile, introducendo un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, quindi
novellando il T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel
dettaglio, si impone al datore di lavoro di consegnare almeno una volta
l’anno al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla
prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento all’uso dei
videoterminali. La norma chiarisce che, pur operando in un luogo non
nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il lavoratore agile deve
comunque cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte.
L’adempimento non è meramente formale poiché l’omessa consegna dell’informativa
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 55 del T.U. (d.lgs.
n. 81/2008), come modificato dalla legge. Il datore di lavoro è punito con
arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la
violazion Obblighi operativi per
le aziende
Alla luce del nuovo assetto normativo, le aziende che ricorrono al lavoro
agile sono tenute a:
✓ Aggiornare la valutazione dei rischi
(DVR), includendo in modo specifico i rischi connessi alle attività svolte in
modalità agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, ai
profili ergonomici, al rischio elettrico e ai rischi psicosociali (stress lavoro-correlato,
tecnostress, sindrome “always-on”);
✓ Predisporre e consegnare, con cadenza
almeno annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici del
lavoro agile a tutti i lavoratori che svolgono attività in modalità agile ed al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove eletto;
✓ Curare la qualità dell’informativa, che
deve contenere almeno il richiamo agli obblighi del datore di lavoro e dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza, la descrizione dei rischi generali
connessi all’attività (ambiente di lavoro, impianti e apparecchiature, rischio elettrico,
infortuni e malattie professionali, dispositivi di protezione, ecc.) e la
descrizione dei rischi specifici del lavoro agile, con particolare attenzione
all’utilizzo di videoterminali
e relative misure ergonomiche, ai requisiti minimi dei locali di lavoro
domestici o di altri ambienti (aerazione, microclima, illuminazione, impianto
elettrico, ecc.), alla gestione del rischio elettrico e corretto uso di
impianti, prese, prolunghe, dispositivi di connessione, alla gestione dello
stress lavoro-correlato e del tecnostress, con indicazioni sulle pause, sulla variazione
delle attività, sul diritto alla disconnessione e sulle corrette prassi
organizzative ed all’utilizzo di personal computer portatili e smartphone, con
indicazioni ergonomiche e di sicurezza (onde elettromagnetiche, uso alla guida,
ecc.);
✓ Garantire la formazione e informazione
dei lavoratori agili in coerenza con gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e con gli
Accordi Stato-Regioni in materia di formazione, integrando quanto già erogato
per i rischi generali e specifici con i contenuti propri del lavoro agile; e
dell’obbligo informativo.
Si invitano,
pertanto, tutte le Aziende a rivolgersi al responsabile della sicurezza di poter
porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge 34/2026.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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