Comunicato Stampa
La recente approvazione, da parte della Commissione dell’informazione del CNEL per l’organizzazione dell’Archivio Nazionale dei contratti collettivi, ha sollecitato una attività di esplorazione e analisi volta a meglio comprendere la natura depositato presso l’archivio. Ne è così scaturito un primo studio diretto a mappare la contrattazione collettiva cosiddetta minore. Con la distinzione effettuata viene introdottoun dibattito pubblico italiano sui contratti collettivi nazionali di lavoro su una narrazione riduttiva che porta a identificareesclusivamente valida la contrattazione esclusivamente sottoscritta dalla CGIL, CISL e UIL. Narrazione che non trova nessunriscontro né nella Costituzione né nella realtà istituzionale.
La necessità di individuare i Ccnl «maggiormente
applicati», prevista dalla nuova legge delega in materia di retribuzione dei
lavoratori e contrattazione collettiva (legge 144/2025),. Una specifica norma,
contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera a, delega il Governo a definire, per
ciascuna categoria di lavoratori, i Ccnl maggiormente applicati in riferimento
al numero delle imprese e dei dipendenti, stabilendo altresì che il trattamento
economico complessivo minimo in essi previsto rappresenti una sorta di salario
minimo legale per i lavoratori della «stessa categoria».Comunque, va
considerato che la legge delega prevede espressamente l’estensione del
trattamento economico complessivo minimo individuato dai contratti
«maggiormente applicati» al settore degli appalti e subappalti, nonché ai lavoratori
non coperti dalla contrattazione collettiva (in tale ultimo caso varrà la
contrattazione più affine)
Si
tratta di un criterio meramente quantitativo e radicalmente diverso da quello
attuale fondato sulla nozione di contratti.Il sistema italiano è fondato sul pluralismo sindacale,
sulla libertà di contrattazione e su un quadro di trasparenza dei CCNL,
garantito dal CNEL presso il quale sono depositati CCNL che sono da ritenersi
pienamente legittimi, ove non si riscontrino fenomeni che hanno il solo scopo
di ridurre il costo del lavoro. Tra l’altro la Cassazione ha più volte ribaditoil ruolo dell’art. 36 Cost. come parametro di controllo
giudiziale sulla congruità della retribuzione e, indirettamente, sulla
correttezza della scelta del CCNL applicabile.
E’ essenziale distinguere tra i
contratti nazionali, superando etichette ideologiche,in quanto vi sono settori
produttivi e dei servizi che necessitano di unaregolamentazione che sia
pienamente aderente alla specificità della attività svolta eabbiano una
declaratoria che definisce le mansioni e i requisitiprofessionali necessari per
l'inquadramento di un lavoratore nello specifico livello contrattuale, coerente
con nuove professionalità e nuovi modelli organizzativi. IL Ccnl maggiormente
applicato può non essere adeguato e sufficiente.
Sulla contrattazione
si continua a ripetere l’equivoco, tanto diffuso quanto fuorviante, che i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili coincidano esclusivamente
con quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL. Inragione della tipologia di imprese, la vocazione o
caratterizzazione territoriale delle attivitàcoinvolte.Per altro, dalle
rilevazioni dei flussi informativi Uniemens, non tengono conto del numero dei
lavoratori atipici, sebbene inquadrati nello specifico Contratto collettivo e
comunicati all’INPS ai fini della retribuzione imponibile a fini contributivi,
ma non censiti dal menzionato Istituto.
Si
assiste oggi ad una rappresentazione semplicistica, che non regge né sul piano
giuridico né su quello istituzionale e, tra l’altro, non tiene in nessun conto
della diversa realtà aziendale e della specificità contrattuale e territoriale.
Tuttalpiù, sul CCNL
applicato dal datore di lavoro, occorre valutare se lo stesso garantisce un
trattamento economico complessivo minimo previsto, per analoghe prestazioni,
dal contratto collettivo del settore o della categoria affine siglato dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale e non pone in atto un dumping salariale, con il solo scopo di
ridurre per l’azienda il costo del lavoro.
La realtà è ben
diversa. Il sistema italiano della contrattazione collettiva è pluralista,
fondato sulla libertà sindacale.
La Costituzione
italiana è chiara, l’articolo 39 sancisce la libertà di organizzazione
sindacale e non attribuisce alcun monopolio contrattuale a specifiche sigle. Il
legislatore costituente ha voluto un sistema aperto, nel quale più soggetti
possano rappresentare interessi differenti, purché nel rispetto delle regole.
La legittimità di un
contratto collettivo non dipende dal nome della sigla firmataria, ma dalla sua
corretta formazione e applicazione.
il CNEL nel riorganizzare l'archivio nazionale dei
CCNLevidenzia che solo 150 sono quelli effettivamente usati, tale
soluzione appare, però, eccessivamente semplificatoria del fenomeno in quanto
non tiene conto degli attuali sviluppi del sistema delle relazioni industriali
in cui le organizzazioni sindacali autonome nel tempo sono cresciute, si sono
dotate di strutture certe e hanno realizzato intese, tutt’altro che al ribasso
rispetto a quelle delle organizzazioni presuntivamente e storicamente
“comparativamente più rappresentative”.
E’ da rilevare che Il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) svolge una funzione
decisiva di trasparenza e ricognizione. Presso il CNEL sono depositati e
censiti tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali. L’assunto della Commissione del CNEL sulla
maggiore diffusione di alcuni CCNL non crea un diritto di esclusiva. Non è
condivisibile la narrazione secondo cui solo alcuni contratti sarebbero “veri”
o “legittimi”, tant’è che Ispettorato del Ministero del lavoro con la circolare n. 7/2019, precisò
che in presenza della contrattazione collettiva minore, non si potrà dar luogo alla revoca dei
benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori
un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a
quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più
rappresentative.
Anche
la giurisprudenza ha chiarito più volteche conta il criterio decisivo è la
coerenza del contratto con il settore di riferimento e il rispetto delle tutele
minime, non la firma delle confederazioni storiche.
La
concorrenza contrattuale, se sana, è un elemento fisiologico di un sistema
pluralista. Confondere il pluralismo con l’elusione significa indebolire il
sistema, non rafforzarlo.
Per i lavoratori,
significa poter essere rappresentati da organizzazioni che comprendono davvero
il proprio lavoro.La vera linea di demarcazione non è tra “storici” e
“alternativi”, ma tra contratti seri e contratti distorsivi.
Occorre superare i dogmi, guardare ai fatti e alla legittimità dei contratti, la contrattazione collettiva non è un monopolio delle storiche sigle sindacali, ma un ecosistema pluralista, fondato sulla Costituzione e interpretato dalla giurisprudenza. Riconoscerlo significa costruire un mercato del lavoro più moderno, trasparente e aderente alla realtà economica e professionale del Paese, negarlo non tutela il lavoro: lo impoverisce.
Luca
Paladino, presidente FIDEF
*************************************** NOTA PER IL LETTORE
Quanto evidenziato non consiste in una difesa d'ufficio, ma solo il rrspetto della normativa e del mandato del Governo al CNEL. Teniamo ad evidenziare che il CCNL della FIDEF pur non essendo sottoscritto dalla "triplice" (sic) ha piena validita e puobeneficiare di tutti i benefici normativi e contributivi (cfr circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9/2019 e n.2/2020).