Passa ai contenuti principali

Il pluralismo contrattuale dei CCNL e la recente rappresentazione semplicisticae riduttiva CNEL

 Comunicato Stampa 

La recente approvazione, da parte della Commissione dell’informazione del CNEL per l’organizzazione dell’Archivio Nazionale dei contratti collettivi, ha sollecitato una attività di esplorazione e analisi volta a meglio comprendere la natura depositato presso l’archivio. Ne è così scaturito un primo studio diretto a mappare la contrattazione collettiva cosiddetta minore. Con la distinzione effettuata viene introdottoun dibattito pubblico italiano sui contratti collettivi nazionali di lavoro su una narrazione riduttiva che porta a identificareesclusivamente valida la contrattazione esclusivamente sottoscritta dalla CGIL, CISL e UIL. Narrazione che non trova nessunriscontro né nella Costituzione né nella realtà istituzionale.

La necessità di individuare i Ccnl «maggiormente applicati», prevista dalla nuova legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva (legge 144/2025),. Una specifica norma, contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera a, delega il Governo a definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i Ccnl maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, stabilendo altresì che il trattamento economico complessivo minimo in essi previsto rappresenti una sorta di salario minimo legale per i lavoratori della «stessa categoria».Comunque, va considerato che la legge delega prevede espressamente l’estensione del trattamento economico complessivo minimo individuato dai contratti «maggiormente applicati» al settore degli appalti e subappalti, nonché ai lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva (in tale ultimo caso varrà la contrattazione più affine)

Si tratta di un criterio meramente quantitativo e radicalmente diverso da quello attuale fondato sulla nozione di contratti.Il sistema italiano è fondato sul pluralismo sindacale, sulla libertà di contrattazione e su un quadro di trasparenza dei CCNL, garantito dal CNEL presso il quale sono depositati CCNL che sono da ritenersi pienamente legittimi, ove non si riscontrino fenomeni che hanno il solo scopo di ridurre il costo del lavoro. Tra l’altro la Cassazione ha più volte ribaditoil ruolo dell’art. 36 Cost. come parametro di controllo giudiziale sulla congruità della retribuzione e, indirettamente, sulla correttezza della scelta del CCNL applicabile.

E’ essenziale distinguere tra i contratti nazionali, superando etichette ideologiche,in quanto vi sono settori produttivi e dei servizi che necessitano di unaregolamentazione che sia pienamente aderente alla specificità della attività svolta eabbiano una declaratoria che definisce le mansioni e i requisitiprofessionali necessari per l'inquadramento di un lavoratore nello specifico livello contrattuale, coerente con nuove professionalità e nuovi modelli organizzativi. IL Ccnl maggiormente applicato può non essere adeguato e sufficiente.

Sulla contrattazione si continua a ripetere l’equivoco, tanto diffuso quanto fuorviante, che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili coincidano esclusivamente con quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL. Inragione della tipologia di imprese, la vocazione o caratterizzazione territoriale delle attivitàcoinvolte.Per altro, dalle rilevazioni dei flussi informativi Uniemens, non tengono conto del numero dei lavoratori atipici, sebbene inquadrati nello specifico Contratto collettivo e comunicati all’INPS ai fini della retribuzione imponibile a fini contributivi, ma non censiti dal menzionato Istituto.

Si assiste oggi ad una rappresentazione semplicistica, che non regge né sul piano giuridico né su quello istituzionale e, tra l’altro, non tiene in nessun conto della diversa realtà aziendale e della specificità contrattuale e territoriale.

Tuttalpiù, sul CCNL applicato dal datore di lavoro, occorre valutare se lo stesso garantisce un trattamento economico complessivo minimo previsto, per analoghe prestazioni, dal contratto collettivo del settore o della categoria affine siglato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e non pone in atto un dumping salariale, con il solo scopo di ridurre per l’azienda il costo del lavoro.

La realtà è ben diversa. Il sistema italiano della contrattazione collettiva è pluralista, fondato sulla libertà sindacale.

La Costituzione italiana è chiara, l’articolo 39 sancisce la libertà di organizzazione sindacale e non attribuisce alcun monopolio contrattuale a specifiche sigle. Il legislatore costituente ha voluto un sistema aperto, nel quale più soggetti possano rappresentare interessi differenti, purché nel rispetto delle regole.

La legittimità di un contratto collettivo non dipende dal nome della sigla firmataria, ma dalla sua corretta formazione e applicazione.  

il CNEL nel riorganizzare l'archivio nazionale dei CCNLevidenzia che solo 150 sono quelli effettivamente usati, tale soluzione appare, però, eccessivamente semplificatoria del fenomeno in quanto non tiene conto degli attuali sviluppi del sistema delle relazioni industriali in cui le organizzazioni sindacali autonome nel tempo sono cresciute, si sono dotate di strutture certe e hanno realizzato intese, tutt’altro che al ribasso rispetto a quelle delle organizzazioni presuntivamente e storicamente “comparativamente più rappresentative”.

E’ da rilevare che Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) svolge una funzione decisiva di trasparenza e ricognizione. Presso il CNEL sono depositati e censiti tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali. L’assunto della Commissione del CNEL sulla maggiore diffusione di alcuni CCNL non crea un diritto di esclusiva. Non è condivisibile la narrazione secondo cui solo alcuni contratti sarebbero “veri” o “legittimi”, tant’è che Ispettorato del Ministero del lavoro  con la circolare n. 7/2019,  precisò  che in presenza  della  contrattazione collettiva minore,  non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Anche la giurisprudenza ha chiarito più volteche conta il criterio decisivo è la coerenza del contratto con il settore di riferimento e il rispetto delle tutele minime, non la firma delle confederazioni storiche.

La concorrenza contrattuale, se sana, è un elemento fisiologico di un sistema pluralista. Confondere il pluralismo con l’elusione significa indebolire il sistema, non rafforzarlo.

Per i lavoratori, significa poter essere rappresentati da organizzazioni che comprendono davvero il proprio lavoro.La vera linea di demarcazione non è tra “storici” e “alternativi”, ma tra contratti seri e contratti distorsivi.

Occorre superare i dogmi, guardare ai fatti e alla legittimità dei contratti, la contrattazione collettiva non è un monopolio delle storiche sigle sindacali, ma un ecosistema pluralista, fondato sulla Costituzione e interpretato dalla giurisprudenza. Riconoscerlo significa costruire un mercato del lavoro più moderno, trasparente e aderente alla realtà economica e professionale del Paese, negarlo non tutela il lavoro: lo impoverisce.

Luca Paladino, presidente FIDEF

***************************************   NOTA PER IL LETTORE

Quanto evidenziato non consiste in una difesa d'ufficio, ma solo il rrspetto della normativa e del mandato del Governo al CNEL. Teniamo ad evidenziare che il  CCNL  della FIDEF  pur non essendo sottoscritto dalla "triplice" (sic) ha piena validita e  puobeneficiare di tutti i benefici  normativi e contributivi  (cfr  circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9/2019 e n.2/2020).

Post popolari in questo blog

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana E...

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...
FATTURAZIONE ELETTRONICA per  le scuole che operano in esenzione IVA  f acendo seguito alle richieste di chiarimenti, si evidenzia quanto segue: la presente risposta e scaricabile anche dal sito web  www.fidef.it  i Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, se richiesta , va emessa esclusivamente la fattura elettronica ,  utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato XML.   Per le Scuole   ed   Enti   che operano in esenzione IVA è ’ opportuno premettere che le prestazioni   previste dall’art. 10 c.20 del D.P.R. 633/72   (corsi di lingue,   formazione professionale, ecc.) rese da Istituti e Scuole i cui corsi sono riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (MIUR, Centro Scolastico Regionale, Agenzia Entrate, Regioni, ecc.),   sono esenti da IVA (1). Pertanto per le predette operazioni  le Scuole possono optare, ai sensi dell’art. 36 - ...