Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente risposta all' interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate . Ciò a condizione he l’ente erogatore abbia già ottenuto il disconoscimento dei corsi ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72.
Al riguardo si segnala che la
risposta all'interpello in commento, pone un forte accento sul fatto che ai
fini fiscali sia necessario il riconoscimento specifico del
singolo corso e che, pertanto, l'accreditamento e la relativa
iscrizione della società nell'elenco regionale degli organismi formativi non
sia di per sé sufficiente.
Con la precedente Risposta n. 85/2021 l'amministrazione
finanziaria aveva stabilito l'impossibilità di poter estendere il regime
dell'esenzione IVA alle attività svolte dalla Società istante nella sede
operativa che risulta essere situata in una Regione differente rispetto a
quella in cui l'istante aveva ottenuto l'accreditamento.
Differentemente ma coerentemente, nel caso di specie, invece, viene concessa
l'esenzione IVA in quanto la prestazione si considera resa nella sede
fisica in cui si svolge la formazione, indipendentemente
dall'ubicazione fisica del fruitore del corso che, come precisato
dall'istante, può essere seguito contestualmente sia in presenza che
mediante modalità a distanza.
A cura di www.fidef.it