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Esenti da Iva i corsi di formazione a distanza, purché fruibili in modalità “sincrona".

 

Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente risposta all' interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate Ciò a condizione he l’ente erogatore abbia già ottenuto il disconoscimento dei corsi ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72.

 Al riguardo si segnala che la risposta all'interpello in commento, pone un forte accento sul fatto che ai fini fiscali sia necessario il riconoscimento specifico del singolo corso e che, pertanto, l'accreditamento e la relativa iscrizione della società nell'elenco regionale degli organismi formativi non sia di per sé sufficiente.

Con la precedente Risposta n. 85/2021 l'amministrazione finanziaria aveva stabilito l'impossibilità di poter estendere il regime dell'esenzione IVA alle attività svolte dalla Società istante nella sede operativa che risulta essere situata in una Regione differente rispetto a quella in cui l'istante aveva ottenuto l'accreditamento.

Differentemente ma coerentemente, nel caso di specie, invece, viene concessa l'esenzione IVA in quanto la prestazione si considera resa nella sede fisica in cui si svolge la formazione, indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso che, come precisato dall'istante, può essere seguito contestualmente sia in presenza che mediante modalità a distanza.

 

A cura di www.fidef.it

 

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