Modificato il decreto n. 81/2008 - Importanti cambiamenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.301 del 20-12-2021 la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” che comporta importanti cambiamenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste le principali novità che sono state introdotte al T.U. Sicurezza:
- Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Viene modificato l’articolo 26 del decreto n. 81/2008, concernente l’obbligo del datore di lavoro appaltante – in caso di appalto/subappalto – di individuare il personale con qualifica di preposto e comunicarne i riferimenti al committente;
- Viene introdotto, fra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare uno o più preposti per l’attività di vigilanza, ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 81 /2008, TUSSL. Viene altresì precisato che i contratti individuali o collettivi nazionali di lavoro possono stabilire gli emolumenti spettanti ai preposti; viene infine precisato che il preposto non può subire pregiudizio dallo svolgimento dell’attività di vigilanza;
- Vengono modificate le funzioni del preposto, di cui all’articolo 19 del decreto 81/2008, con l’introduzione del cosiddetto “obbligo di intervento” in caso lo stesso rilevi comportamenti “non conformi” alla sicurezza; laddove le indicazioni del preposto siano disattese, lo stesso può interrompere le attività produttive; analoga potestà viene successivamente introdotta in merito a deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo.
- All’articolo 37 del decreto n. 81/2008 viene stabilita la rivisitazione e semplificazione dell’accordo in Conferenza Stato regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza entro il 30 giugno 2022; viene inoltre inserita la nuova definizione di “addestramento”, come una “prova pratica” inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente (ed in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi, sostanze etc.; di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato);
- Viene introdotto un obbligo, precedentemente non presente, di formazione e aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione va approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);
- Viene sancito l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza. Per i preposti la cadenza dell’aggiornamento è tassativamente biennale.