Corso sulla Sicurezza: sussite l’obbligo anche per i Co Co Co ed, in alcuni casi, anche per gli allievi dei corsi.
Facendo seguito alla richiesta di alcuni associati si riporta quanto segue.
L’art. 2 del Dlgs 81/08 è una sorta di “glossario” della sicurezza sul lavoro; le “definizioni” inerenti le varie figure (datori di lavoro, Responsabile della prevenzione, medico competente, ecc.) sono importanti perchè metto subito in luce il ruolo e gli obblighi di ognuna. A questo proposito riportiamo l' Art. 2. (Definizioni)
1. Ai
fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al
lavoratore così definito é equiparato:
– il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso;
–
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del
codice civile;
– il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
– l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione;
......omissis
....
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
singole
amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri
sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di 16 vertice
medesimo;
c)
azienda:
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d)
dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
e)
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
g)
addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente
parte del servizio di cui alla lettera l);
h)
medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto;
i)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m)
sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela
dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa;
n)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;
o)
salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
p)
sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q)
valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r)
pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;
....... omissis .....
si “Applicail D.Lgs. 81/08 ai lavoratori con contratti di lavoro atipici e flessibili e per quanto sopra assoggettate alla normativa sulla sicurezza anche i Co Co CO è, se ricorre, gli allievi dei corsi.
a cura
della www.fidef.it
segretreifidef@gmail.com