lavoro a termine - Attività stagionali
La contrattazione collettiva può integrare l'elenco delle attività stagionali per le quali, secondo le vigenti disposizioni legislative, non si applicano i vincoli previsti per il contratto a termine in materia di durata, interruzione minima nella successione di più contratti, causalità e percentuali di assunzione.
In base a tale disposizione l'accordo FIDEF stabilisce che la disciplina del lavoro stagionale è applicabile oltre che all'attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi, prevista dal comma 51 del D.P.R. n. 1525/1963, anche per le attività non ricorrenti e non programmabili richieste da aziende e da istituzioni statali o private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette istituzioni. In particolare, è da considerarsi attività stagionale quella svolta dal personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata, a fronte di esigenze temporanee ed oggettive connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria degli Enti. E' altresì attività stagionale quella non ricorrente e non programmabile richieste da aziende e da istituzioni statali o private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette istituzioni. Il lavoratore stagionale viene inquadrato secondo le disposizioni del c.c.n.l. e allo stesso si applica il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori a tempo indeterminato.
La contrattazione integrativa può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale inquadrato nel 4° livello. Il periodo di prova non può superare i 5 giorni lavorativi. Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali.