Disciplina del Telelavoro e
della Didattica a distanza.
Facendo
seguito alle esigenze delle scuole associate, in questi giorni di forzata sopensione
della attività didattica tradizionale "in presenza", di dare continuità ai corsi in atto, adottando ed incentivato la “didattica a
distanza” . A fronte di detta esigenza la Federazione,unitamente alle OO. SS. firmatarie dell CCNL 2019-2022, hanno concordato e sottoscritto le modalità che regolano i
rapporti di lavoro svolti in regime di telelavoro. La norma introdotta rappresenta una
integrazione alle diverse modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rispetto
alle tradizionali.
Si evidenzia che il "telelavoro" non è regolato da nessuna norma, ma nato dalla prassi, la disciplina è demandata ai contratti collettivi ed agli accordi individuali. Pertanto si è provveduto ad inserire nella parte normatia del CCNL FIDEF il nuovo art. 17/bis, che viene sotto riportato. La modifica è stata regolarmente trasmessa al Ministero del Lavoro ed al CNEL.
Si evidenzia che il "telelavoro" non è regolato da nessuna norma, ma nato dalla prassi, la disciplina è demandata ai contratti collettivi ed agli accordi individuali. Pertanto si è provveduto ad inserire nella parte normatia del CCNL FIDEF il nuovo art. 17/bis, che viene sotto riportato. La modifica è stata regolarmente trasmessa al Ministero del Lavoro ed al CNEL.
- CCNL FIDEF 2019/2022 viene introdotto dopo l’art 17, il
seguente
Art.17/bis
- Disciplina del Telelavoro e della Didattica a distanza.
Il
telelavoro determina una modalità di prestazione d’opera, anche con modificazione
in parte, del luogo e/o della tipologia dell’adempimento della prestazione
lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle
forme seguenti:
a)
telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività a domicilio;
b)
altre modalità del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri
satellite e altre formei, anche miste, che comportano l'effettuazione della
prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede di lavoro.
Il
telelavoro si applica anche per le attività di “didattica a distanza”.
La
postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese della
Istituzione educativa, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto. Può essere anche utilizzata quella del
dipendente, del libero professionista o del collaboratore.
Detta
modalità, se non è prevista dal contratto individuale, può essere concordata
successivamente e le parti provvederanno a sottoscrivere l’integrazione.
Detto
istituto può essere utilizzato per tutto il personale dell’Ente, sia esso con
contratto di lavoro dipendente (art. 9, 11, 12, 13 e 14) o di lavoro autonomo
e/o atipico (art. 15 e 16).
Detta
modalità potrà esse espletata sia per tutta l’attività prevista da contrato
individuale, o solo per parte di essa.
Per
il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello del inquadramento
contrattuale, di cui all’allegato 1 del CCNL FIDEF, se non diversamente concordato
tra le parti.
la modifica è stata sottoscritta daelel OOSS - CIU Union Quadri - Confal Federazione Scuola e dalla FLA.
www.fidef.it
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