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Disciplina del Telelavoro e della Didattica a distanza.



Disciplina del Telelavoro e della Didattica a distanza.
Facendo seguito alle esigenze delle scuole associate, in questi giorni di forzata sopensione della attività didattica tradizionale "in presenza", di dare continuità ai corsi in atto, adottando ed incentivato la “didattica a distanza” . A fronte di detta esigenza la Federazione,unitamente alle OO. SS. firmatarie dell CCNL 2019-2022, hanno concordato e sottoscritto le  modalità che regolano i rapporti di lavoro svolti in regime di telelavoro. La norma introdotta rappresenta una integrazione alle diverse modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rispetto alle tradizionali. 
Si evidenzia che  il  "telelavoro"  non è regolato da nessuna  norma, ma  nato dalla prassi, la disciplina è demandata ai contratti collettivi ed agli accordi individuali. Pertanto si è provveduto ad inserire nella parte normatia del CCNL  FIDEF il nuovo art. 17/bis, che viene sotto riportato. La modifica è stata regolarmente trasmessa al Ministero del Lavoro ed al CNEL.
-       CCNL  FIDEF  2019/2022 viene introdotto dopo l’art 17, il seguente
Art.17/bis - Disciplina del Telelavoro e della Didattica a distanza.
Il telelavoro determina una modalità di prestazione d’opera, anche con modificazione in parte, del luogo e/o della tipologia dell’adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività a domicilio;
b) altre modalità del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite e altre formei, anche miste, che comportano l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede di lavoro.
Il telelavoro si applica anche per le attività di “didattica a distanza”.
La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese della Istituzione educativa, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto. Può essere anche utilizzata quella del dipendente, del libero professionista o del collaboratore.
Detta modalità, se non è prevista dal contratto individuale, può essere concordata successivamente e le parti provvederanno a sottoscrivere l’integrazione.
Detto istituto può essere utilizzato per tutto il personale dell’Ente, sia esso con contratto di lavoro dipendente (art. 9, 11, 12, 13 e 14) o di lavoro autonomo e/o atipico (art. 15 e 16).
Detta modalità potrà esse espletata sia per tutta l’attività prevista da contrato individuale, o solo per parte di essa.
Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello del inquadramento contrattuale, di cui all’allegato 1 del CCNL FIDEF, se non diversamente concordato tra le parti.
la modifica è stata sottoscritta daelel OOSS -  CIU Union Quadri - Confal Federazione Scuola e dalla FLA.
www.fidef.it

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