Come funzionano le super co.co.co.
In base alle nuove disposizioni “DL Salva imprese”, affichè si possa
parlare di super co.co.co., cioè si applichi il contratto
parasubordinato, occorre che
le collaborazioni si concretizzino in prestazioni lavorative prevalentemente
personali e continuative, e non più esclusivamente personali. In
altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche
i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di
un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere «genuino» e non
contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con
il committente, e non imposto da quest’ultimo. In sostanza:
1. manca un potere
gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
2. la prestazione è prevalentemente personale, e non più
«esclusivamente» personale;
3. beneficiano
dell’applicazione di tutte le disposizioni
lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni
familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto
all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata;
Si evidenzia che il CCNL FIDEF vigente - sottoscritto alla Confederazione
CIU organizzazione presente al CNEL) già prevede (come i precedenti) i benefici
di cui al punto 3 oltre alle previsioni del punto 1.
Resta da verificare se la Scuola utilizza il nuovo format di lettera di incarico “contratto” co co co ed (come specifica la normativa la applica il
CCNL FIDEF in quanto è associata alla FIDEF che permane con il regolare
versamento della la quota annuale (disponibile sul sito www.fidef.it),
Centro studi Fidef