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FIDEF – - I nuovi contratti co.co.co. in vigore con L 128/2019 (GU 25307 del 2.11.2019).


Come funzionano le super co.co.co.
In base alle nuove disposizioni “DL Salva imprese”, affichè si possa parlare di super co.co.co., cioè si applichi il contratto parasubordinato,  occorre  che le collaborazioni si concretizzino in prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, e non più esclusivamente personali. In altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere «genuino» e non contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il committente, e non imposto da quest’ultimo. In sostanza:
1.    manca un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
2.    la prestazione è prevalentemente personale, e non più «esclusivamente» personale;
3.    beneficiano dell’applicazione di  tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata;

Si evidenzia che il CCNL FIDEF vigente - sottoscritto alla Confederazione CIU organizzazione presente al CNEL) già prevede (come i precedenti)  i  benefici di cui al punto 3 oltre alle previsioni del punto 1.
Resta da verificare se la Scuola utilizza il nuovo format di lettera di incarico “contratto” co co co  ed (come specifica la normativa la applica il CCNL FIDEF  in quanto  è associata alla FIDEF che permane con il regolare versamento della la quota annuale (disponibile sul  sito www.fidef.it),
Centro studi Fidef

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