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INAIL- Insegnanti e alunni di scuole dei corsi non ordinamentali - Aspetti contributivi

 

INAIL Insegnanti e alunni di scuole dei corsi non ordinamentali - Aspetti contributivi 

Quadro Normativo -  Articoli 1 e 4 del Testo Unico DPR del 30.6.1965, n. 1124.

Insegnanti -  Requisiti per l'assicurabilità. Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124,  in  particolare:

   se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

   se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:

   esperienze tecnico-scientifiche

   esercitazioni pratiche

   esercitazioni di lavoro.

In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

Allievi e Studenti  - Quesito INAIL - Assicurabilità  degli allievi dei corsi (lingua, arte, informatica, ecc.) non ordinamentali, ovvero il personale del sistema nazionale di istruzione  e formazione.

Il quesito posto alla compente sede INAIL non ha avuto risposta, se non quella di riferimento alla circolare  del 9 gennaio 2026, che tratta esclusivamente  gli studenti ed il personale del sistema nazionale di istruzione  e formazione, dove non rientrano i corsi in argomento. 

Riteniamo pertanto, che sono soggetti all'assicurazione INAIL solo gli allievi che svolgono le attività  indicate al punto 28 dell’art. 1 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.

Si consiglia, ad ogni buon conto, di stipulare un apposita polizza assicurativa per responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione.

    a cura dela FIDEF.IT

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