Passa ai contenuti principali

INAIL- Insegnanti e alunni di scuole dei corsi non ordinamentali - Aspetti contributivi

 

INAIL Insegnanti e alunni di scuole dei corsi non ordinamentali - Aspetti contributivi 

Quadro Normativo -  Articoli 1 e 4 del Testo Unico DPR del 30.6.1965, n. 1124.

Insegnanti -  Requisiti per l'assicurabilità. Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124,  in  particolare:

   se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

   se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:

   esperienze tecnico-scientifiche

   esercitazioni pratiche

   esercitazioni di lavoro.

In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

Allievi e Studenti  - Quesito INAIL - Assicurabilità  degli allievi dei corsi (lingua, arte, informatica, ecc.) non ordinamentali, ovvero il personale del sistema nazionale di istruzione  e formazione.

Il quesito posto alla compente sede INAIL non ha avuto risposta, se non quella di riferimento alla circolare  del 9 gennaio 2026, che tratta esclusivamente  gli studenti ed il personale del sistema nazionale di istruzione  e formazione, dove non rientrano i corsi in argomento. 

Riteniamo pertanto, che sono soggetti all'assicurazione INAIL solo gli allievi che svolgono le attività  indicate al punto 28 dell’art. 1 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.

Si consiglia, ad ogni buon conto, di stipulare un apposita polizza assicurativa per responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione.

    a cura dela FIDEF.IT

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...

Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticità

L egge n. 199/2025 ) nei casi di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, prevede che il contratto del sostituto possa essere prolungato anche dopo il rientro della lavoratrice, al fine di consentire un adeguato periodo di affiancamento. Una disposizione che da un lato favorisce la conciliazione tra vita privata e lavorativa e dall’altro, a beneficio delle imprese, favorisce una maggiore continuità produttiva e una gestione più efficiente delle competenze. L’applicazione della nuova disposizione solleva, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi. Quali? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026. Il comma 221 della  legge di Bilancio 2026  ( legge n. 199/2025 ) interviene sull’ art. 4  del    D.Lgs. n. 151 del 2001 , introducendo il nuovo comma 2-bis e incidendo in modo significativo sulla discipl...

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana E...