INAIL Insegnanti e alunni di scuole dei corsi non ordinamentali - Aspetti contributivi
Quadro Normativo - Articoli 1 e 4 del Testo Unico DPR del 30.6.1965,
n. 1124.
Insegnanti -
Requisiti per l'assicurabilità. Gli insegnanti, al pari degli altri
lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione
della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico 30
giugno 1965, n. 1124, in particolare:
• se per lo svolgimento della loro attività
fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un
ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
• se, come dettato dalle ipotesi particolari
previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente
adibiti alle seguenti attività:
• esperienze tecnico-scientifiche
• esercitazioni pratiche
• esercitazioni di lavoro.
In
particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via
non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente
organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche,
esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.
Allievi e Studenti - Quesito INAIL - Assicurabilità degli allievi dei corsi (lingua, arte,
informatica, ecc.) non ordinamentali, ovvero il personale del sistema nazionale
di istruzione e formazione.
Il
quesito posto alla compente sede INAIL non ha avuto risposta, se non quella di
riferimento alla circolare del 9 gennaio
2026, che tratta esclusivamente gli
studenti ed il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, dove non rientrano i corsi in
argomento.
Riteniamo
pertanto, che sono soggetti all'assicurazione INAIL solo gli allievi che
svolgono le attività indicate al punto
28 dell’art. 1 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.
Si
consiglia, ad ogni buon conto, di stipulare un apposita polizza assicurativa
per responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione.
a cura dela FIDEF.IT