Oggetto: Esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
Gentilissimi, al fine di dipanare la questione in oggetto, occorre innanzitutto distinguere due piani diversi, attinente il primo all’esercizio delle libere professioni, il secondo all’autorizzazione ai singoli incarichi. Quanto al primo punto, il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.
La norma non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della P.IVA – sfera che riguarda la verifica del Fisco in merito alla abitualità e continuità dell’attività -, all’iscrizione a particolari albi – fattispecie regolamentata dalla Legge 4/2013, che prevede l’associazione come eventuale e volontaria1 -, né alla coerenza con la classe di concorso da parte del personale docente2 . La norma non prevede incompatibilità per incarichi con i privati, in quanto ciò è elemento soggettivo, da vagliare vaso per caso.
Per fare un solo esempio, un docente non può essere componente di una commissione di gara in caso di conflitto di interessi (parentela con uno dei concorrenti o legami lavorativi). Ma nulla osterebbe nel caso in cui il docente non avesse nulla a che fare con la procedura. Nel caso di progetti PON progettista e collaudatore, dovendo interagire con fornitori esterni, devono espressamente dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e, laddove si palesino nel corso della gara (ad esempio, dall’elenco dei concorrenti), darne immediata informazione con connessa rinuncia all’incarico e determina di surroga motivata.
Pertanto, il DS può negare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione solo ove rilevi pregiudizio all’assolvimento delle attività delle funzioni docente e l’incompatibilità di orario. Restano ovviamente fermi i casi di incompatibilità di cui all’articolo 60 del dPR 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), in base al quale “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Ciò salvo le deroghe previste all’articolo 6 comma 2 del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 e la disciplina specifica di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1 Vedasi in particolare TAR Toscana sez. 1 sentenza 363/1995, che esclude la necessità di iscrizione ad albi, prima ancora che intervenisse il legislatore. 2 Condizione prevista solo da una nota del capo dipartimento pro tempore Pasquale Capo, circ. MIUR n. 1584/2005, priva tuttavia di riferimenti normativi e dunque estremamente labile dal punto di vista giuslavoristico, visto che già la magistratura amministrativa si è espressa per negare valore giuridico alle Note, laddove prive di riferimenti giuridici stringenti.