La sentenza dei giudici lombardi appare significativa in quanto, partendo dal presupposto che l’esenzione, di cui all’articolo 10, comma 1 n. 20, del Dpr n. 633/1972, è intesa a facilitare l’accesso alle prestazioni connesse all’insegnamento, evitando l’aumento dei costi che si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento all’Iva, pone alcuni punti fermi sulla concreta operatività della stessa valorizzando, da un lato, le caratteristiche essenziali che portano a ritenere che il Fondo Formatemp abbia natura pubblicistica, nonostante la formale veste giuridica privata; dall’altro, le modalità di verifica dei progetti che consentono di reputare integrato il requisito del controllo sulla finalità dei corsi e, in conclusione, il rispetto del requisito soggettivo richiesto dalla norma. Inoltre la pronuncia si rivela apprezzabile anche nella parte in cui modula la sanzione alla luce dei pregnanti principi in tema di proporzionalità, espressi dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
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