Commento risposta interpello n. 25/2022 ADE: alla formazione erogata
contestualmente sia in presenza che a distanza, mediante una piattaforma
online, è applicabile l'esenzione IVA in presenza degli altri requisiti
richiesti dall'art. 10 DPR 633/72, purché la fruizione del corso avvenga in
modalità sincrona
Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei
confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente
dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online
purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo
reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente
risposta all' interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate .
Ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72 sono
esenti IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni...)".
L'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA, come chiarito
nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, coerentemente con quanto previsto
dall'art. 132 della direttiva CE n. 112 del 2006, è applicabile, al verificarsi
di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, più
precisamente:
• requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa
dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa
l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
professionale;
• requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui le
prestazioni siano svolte da organismi privati l'attività di riconoscimento ed
accreditamento viene demandata agli organismi regionali.
Tenuto conto che i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente
risulta possibile applicare l'esenzione per le sole attività svolte nel
perimetro della Regione che ha concesso l'accreditamento.
In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle
materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della
Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 la circolare n. 22/E del 2008 ha precisato
che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai
soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, etc.), con le modalità
previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad
esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto
dell'accreditamento.
Al riguardo si segnala che la risposta all'interpello in commento, pone
un forte accento sul fatto che ai fini fiscali sia necessario il riconoscimento
specifico del singolo corso e che, pertanto, l'accreditamento e la relativa
iscrizione della società nell'elenco regionale degli organismi formativi non
sia di per sé sufficiente.
Con la precedente Risposta n. 85/2021 l'amministrazione finanziaria
aveva stabilito l'impossibilità di poter estendere il regime dell'esenzione IVA
alle attività svolte dalla Società istante nella sede operativa che risulta
essere situata in una Regione differente rispetto a quella in cui l'istante
aveva ottenuto l'accreditamento.
Differentemente ma coerentemente, nel caso di specie, invece, viene concessa l'esenzione IVA in quanto la prestazione si considera resa nella sede fisica in cui si svolge la formazione, indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso che, come precisato dall'istante, può essere seguito contestualmente sia in presenza che mediante modalità a distanza.
a cura di www.fidef.it