Assunzioni agevolate: condizioni e limiti per la fruizione degli sgravi contributivi nel 2023
Molte sono state le misure introdotte negli ultimi anni in tema di sgravi contributivi , per far fronte al costante calo dell’occupazione e incentivare le assunzioni in particolare dei giovani. Ulteriori novità erano state introdotte con la legge di bilancio 2021 ( Su questo leggi anche "Legge di bilancio 2021 le misure su lavoro, pensioni, maternità" e "Sgravi lavoro femminile e sportivi nella manovra 2021".
giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro
Esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che
assumeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 beneficiari di reddito di
cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36. E’ quanto previsto dal
disegno di legge di Bilancio. Per fruire del beneficio occorre per prima cosa
rispettare specifici requisiti e condizioni, nonché il limite massimo di
importo calcolato su base annua. Per le agevolazioni già previste dalla legge
di Bilancio 2021, introdotte per il biennio 2021/2022, occorrerà inoltre
attendere l'autorizzazione della Commissione UE.
Sono tre le misure previste dal disegno
di legge di Bilancio 2023 per favorire
l’occupazione.
Il disegno di legge prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso
di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani che non hanno mai avuto un impiego a tempo
indeterminato.
Ascolta il podcast Legge di Bilancio 2023: le novità
per assunzioni agevolate, riduzione di contributi e tasse per i lavoratori
Beneficiari di reddito di cittadinanza
La prima misura si pone in alternativa a
quella già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e riguarda i datori di lavoro privati
che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di
lavoro domestico.
L’esonero si applica anche nel caso di
trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato.
La durata del beneficio è
di dodici mesi e consiste nell’esonero dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile.
Le altre due agevolazioni riprendono le
misure già previste e dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)
limitatamente al biennio 2021/2022 prevedendone l’estensione anche al 2023.
Giovani under 36
Nel primo caso, relativo alle assunzioni a
favore dei giovani, è previsto che le disposizioni di cui al comma 10,
dell’art. 1, della legge n. 178/2020 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
È utile ricordare che il citato comma 10
ha previsto, transitoriamente, che l’esonero parziale già previsto dall’art. 1,
commi 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017 si applica nella misura del 100
per cento fino a limite massimo di euro 6.000 annui, da riparametrare ed
applicare su base mensile.
L’incentivo si applica ai lavoratori che
al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni ed a condizione che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
La durata dell’incentivo è di 36 mesi ma la durata sale a 48 mesi se il luogo di
lavoro è ubicato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Qualora infatti l’assunzione venga
effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in tali regioni, l’esonero
contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi e quindi per
dodici mesi in più rispetto alle altre aree del territorio nazionale.
Donne svantaggiate
L’ulteriore agevolazione ha lo scopo di
promuovere l’occupazione femminile ed anche in questo caso è previsto un
intervento mediante estensione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2021;
in particolare è previsto che le disposizioni cui al comma 16, dell’art. 1,
della legge n. 178/2020 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il predetto comma 16 ha incrementato al 100 per cento la riduzione contributiva parziale,
pari al 50 per cento, già prevista dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della
legge n. 92/2012.
È appena il caso di aggiungere che si
tratta di una misura agevolativa che si applica alle assunzioni e alle
trasformazioni di donne considerate svantaggiate.
Si considerano donne considerate
svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano un’età anagrafica di almeno cinquant’anni e siano disoccupate da oltre dodici mesi;
b) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi
strutturali dell'Unione europea.
In tale ipotesi, occorrono due requisiti:
l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nonché il
requisito della residenza in determinate aree.
Per la verifica dell’assenza di un
impiego regolarmente retribuito occorre fare riferimento al D.M. 17 ottobre
2017;
c) qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle aree di cui
all'art. 2, punto 4) lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, f);
d) qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato.
Nel caso di trasformazione di un contratto
da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato l’agevolazione non
può superare complessivamente la durata di 18 mesi.
Autorizzazione della Commissione UE
Le tre disposizioni in commento sono
condizionate, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
A questo proposito si ricorda che le
agevolazioni già previste dalla legge n. 178/2020, introdotte per il biennio
2021/2022, in realtà possono essere utilizzate solo per le assunzioni avvenute entro il 30 giugno 2022.
L’autorizzazione comunitaria, infatti, è
stata richiesta e concessa dalla Commissione europea ai sensi del Temporary
Framework introdotto per affrontare le conseguenze sul piano economico della
pandemia da Covid_19.