Estratto dall Circolare INPS del 16/11/2022 n. 127 pag 14
Dalla C1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei dottorandi e assegnisti di ricerca
L’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il citato comma 11 dell’articolo 19
prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/022), e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità in commento, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla medesima data del 18 maggio 2022 - dei
trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022.
In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti
individuati nella Parte I, paragrafo 1, della presente circolare.
Infine, l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, prevede che l’indennità una
tantum di importo pari a 150 euro è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per
l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione/dottorato/
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e
intermittenti
L’articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti
stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo n. 81/2015. In tale platea di lavoratori sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto,
nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di
lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Per il riconoscimento dell’indennità in esame la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, comma 13,
relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS su presentazione di apposita domanda, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, bensì solo coloro i quali abbiano avuto nel 2021 i requisiti sopra illustrati e recati dal comma 13 in commento.
Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in
automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 13 dell’articolo 19, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 (cfr. la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022).
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già
indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.